Imposta comunale sulla pubblicità e irrilevanza della natura demaniale dell’area (Cass. civ. Sez. 5 n. 15425 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura demaniale di un bene, concesso in uso a privati da un ente diverso dal Comune (Stato, Regione o Provincia), è del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento dell’area all’imposta comunale sulla pubblicità, dovendosi avere riguardo al luogo ove il messaggio pubblicitario è collocato e alla sua oggettiva idoneità a essere percepito da un numero indeterminato di potenziali destinatari. L’eventuale occupazione di suolo pubblico è, invece, rilevante ai fini della debenza della TOSAP per i passi carrabili.
Il Fatto
La società, concessionaria per la gestione del porto turistico di Castellammare di Stabia, impugnava distinti avvisi di accertamento emessi dalla società concessionaria del servizio di riscossione tributi per conto del Comune, relativi all’omesso versamento della TOSAP per il 2015 e il 2016, e dell’imposta comunale sulla pubblicità per gli anni 2015 e 2016. La società assumeva l’insussistenza del presupposto impositivo, in ragione della natura demaniale delle aree oggetto di concessione da parte della Capitaneria di Porto.
La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo provata l’occupazione del suolo comunale per i passi carrabili e l’insistenza delle installazioni pubblicitarie sul suolo pubblico, sulla base di schede tecniche e rilievi fotografici. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo, relativo alla TOSAP. La società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 38 d.lgs. n. 507/1993 per non essere stata considerata l’esenzione, essendo l’area oggetto di concessione demaniale marittima. Il mezzo è stato giudicato inammissibile, perché volto a sollecitare una revisione del merito: il giudice di appello ha accertato che i passi carrabili interrompono il marciapiede di una strada comunale, circostanza non contestata, con conseguente occupazione di suolo comunale rilevante ai fini della debenza tributaria.
Quanto al secondo motivo, concernente l’imposta sulla pubblicità, la Corte ha escluso che la natura demaniale del bene concesso in uso a terzi sia elemento idoneo a escludere la potestas impositiva del Comune, che si estende a tutto il territorio comunale. In applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 507/1993, il presupposto dell’imposta è integrato dalla diffusione di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero da tali luoghi percepibili, quando l’uso del segno distintivo travalica la mera finalità distintiva.
La Suprema Corte, dando continuità al proprio consolidato orientamento, ha precisato che la natura demaniale di un bene concesso in uso ai privati è del tutto irrilevante ai fini dell’assoggettamento dell’area all’imposta comunale sulla pubblicità, anche ove il bene appartenga a un ente diverso dal Comune. A tal fine, deve aversi riguardo ai confini geografici dell’ente e non già alla natura o alla qualità dei beni immobili ricompresi nel perimetro di quei confini.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la valutazione delle prove fotografiche e l’omessa motivazione circa l’esposizione al pubblico del mezzo pubblicitario, sono stati dichiarati inammissibili per la preclusione della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato le ragioni di fatto diverse poste a fondamento delle decisioni dei due gradi di merito; per il resto, la Corte ha ribadito l’irrilevanza della localizzazione delle installazioni su aree private o demaniali.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al pagamento, d’ufficio, di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., attesa la manifesta infondatezza delle censure; è stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato maggiorato.
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Nota della Redazione
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