Domanda di pagamento del TFR in causa è emendatio non mutatio libelli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16789 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, la domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, proposta nelle memorie conclusive dopo la cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nelle more del giudizio, costituisce emendatio libelli e non mutatio libelli. La domanda di accantonamento e quella di pagamento del trattamento di fine rapporto non differiscono quanto a bene della vita richiesto, ma solo con riguardo al comando giudiziale invocato, strettamente collegato al rapporto di lavoro e alla sua evoluzione temporale. La richiesta costituisce quindi un semplice adeguamento della domanda al mutamento degli eventi lavorativi, compatibile con l’inserimento nelle memorie conclusive, coerenti con la sequenza di cui all’art. 420 cod. proc. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio due società chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, formalmente qualificato come agenzia. Il tribunale aveva accolto la domanda, accertando il rapporto per due distinti periodi e condannando le società al pagamento delle differenze retributive, tra cui il trattamento di fine rapporto. La Corte d’appello di Trieste aveva rigettato l’impugnazione, escludendo tanto il vizio di extrapetizione quanto la compensazione con le somme erogate in forza del patto di non concorrenza.
Le società hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo l’error in procedendo per la condanna al trattamento di fine rapporto, richiesta solo nelle note autorizzate, e con il secondo la violazione delle norme sulla compensazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’extrapetizione o ultrapetizione, muovendo da una premessa fattuale decisiva: nelle more del giudizio il rapporto di lavoro era cessato. La domanda di condanna al pagamento era quindi intervenuta dopo tale evento.
Da qui il passaggio argomentativo centrale. La Corte osserva che la domanda di accantonamento e quella di pagamento del trattamento di fine rapporto non differiscono quanto a bene della vita richiesto, ma solo con riguardo al comando giudiziale invocato, collegato all’evoluzione temporale del rapporto.
Su queste basi, i giudici di legittimità richiamano la distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli. La prima si configura quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, così da porre al giudice un nuovo tema d’indagine e disorientare la difesa della controparte. Sussiste invece semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi modificando solo l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo, oppure sul petitum nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al soddisfacimento della pretesa. La Corte richiama sul punto Cass. n. 17457/2009 e Cass. n. 1585/2015.
Applicando tali principi, la richiesta di pagamento, intervenuta per la cessazione del rapporto, costituisce un semplice adeguamento della domanda al mutamento degli eventi lavorativi, compatibile con le memorie conclusive, essendo queste coerenti con la sequenza dell’art. 420 cod. proc. civ. e utili a rappresentare al giudice la necessità di adeguare il dictum a un evento che produce automaticamente il diritto al trattamento. Il primo motivo è quindi disatteso.
Quanto al secondo motivo, relativo alla compensazione, la Corte rileva che il giudice di merito ha valutato le somme come corrisposte quali quote delle provvigioni e solo formalmente imputate a corrispettivo della non concorrenza. Si tratta di valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità: il motivo è pertanto inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.