Regime IVA del margine: il giudice di merito deve verificare i presupposti e il contribuente deve provarli (Cass. civ. Sez. 5 n. 19023 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime IVA del margine costituisce un’eccezione al sistema generale, con base imponibile ridotta in deroga alla Direttiva 2006/112/CE. La sua applicazione presuppone un dante causa che abbia assolto l’IVA a monte senza poterla detrarre. Quando l’Amministrazione finanziaria contesta, sulla base di elementi oggettivi e specifici, l’indebita fruizione del regime, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti di fatto, non essendo sufficiente la natura privata del rapporto. La motivazione che afferma l’applicabilità del regime senza accertarne i presupposti è apparente, perché l’onere della prova grava sul contribuente.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava a una società attiva nel settore dei metalli preziosi l’applicabilità del regime IVA del margine e del reverse charge, rideterminando l’imposta dovuta e applicando le sanzioni. La società proponeva ricorso, accolto parzialmente in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia, che riteneva applicabile il regime del margine. L’Ufficio appellava e la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava il gravame, correggendo solo l’aliquota IVA applicabile, indicata nel 21% per il periodo di imposta 2011. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo l’apparenza della motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha ricordato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al “minimo costituzionale”; è denunciabile solo l’anomalia che attiene all’esistenza della motivazione in sé, come la motivazione apparente, esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata appariva priva dell’indicazione del fatto e delle contestazioni, ricostruibili solo dalla lettura della sentenza di primo grado. Il giudice d’appello aveva rigettato il gravame limitandosi ad affermare che, poiché gli acquisti risultavano effettuati da privati, il regime del margine doveva applicarsi ex art. 36 del d.l. n. 41/1995, richiamando una risoluzione dell’Agenzia delle entrate. Ciò, secondo la Corte, integra una motivazione apparente: il giudice non ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime, che è speciale e derogatorio, e sulla cui base la legge impone al contribuente di provare i relativi presupposti di fatto, non bastando che il rapporto economico sia intercorso tra privati.

La Corte ha inoltre precisato, ai fini del giudizio di rinvio, che l’applicazione del regime del margine non è preclusa dal fatto che il contribuente, oltre a rilavorare l’oro, lo rivenda. Tuttavia, in assenza della prova della sussistenza dei presupposti, il regime è inapplicabile, a prescindere dalla consapevolezza della loro inesistenza, che rileva solo per le sanzioni. La Corte ha infine dichiarato inammissibile la deduzione di illegittimità costituzionale ed euro-unitaria sollevata dalla contribuente nella memoria, non essendo stato proposto ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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