Giudicato sul capo non appellato e limiti del controllo di legittimità sulla (Cass. civ. Sez. V n. 17280 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma la sentenza di primo grado su un capo non investito dall’impugnazione viola l’art. 112 cod. proc. civ. e lede il giudicato formatosi sul capo divenuto definitivo per mancata impugnazione, con la conseguenza che il rigetto del ricorso originario deve essere confermato limitatamente alla pretesa non più contestata. In tema di ricorso per cassazione, la motivazione apparente rende nulla la sentenza per error in procedendo solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Argomentazioni concise ma idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice si collocano al di sopra del minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Sono inammissibili le censure che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., contestino la sufficienza della motivazione o rimettano in discussione la valutazione delle risultanze probatorie.
Il Fatto
La società contribuente riceveva una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA e IRAP non versate relative all’anno 2005. La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso e annullava la cartella. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate, riformava la decisione e rigettava l’originario ricorso della contribuente.
La società impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la CTR riformato un capo non appellato, l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specifici motivi, l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 cod. civ. L’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. L’appello dell’Agenzia riguardava esclusivamente il recupero dell’IVA. La CTR, nel riformare la sentenza di primo grado, avrebbe dovuto rigettare il ricorso originario del contribuente nei soli limiti dell’IVA, essendo ormai definitivo l’annullamento della ripresa concernente l’IRAP per mancata impugnazione del relativo capo. La decisione di appello ha quindi ecceduto i limiti della domanda e violato l’art. 112 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è infondato. La Corte ribadisce la nozione di motivazione apparente: la sentenza è nulla per error in procedendo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 22232 del 03.11.2016 e Sez. V n. 13977 del 23.05.2019.
Nella specie la CTR ha spiegato le ragioni dei recuperi IVA, riconducendoli al mancato rispetto delle regole sulla presentazione delle dichiarazioni nelle scissioni societarie, e ha dato atto di avere esaminato la documentazione prodotta, ritenendola insufficiente a provare i crediti contestati. Si tratta di argomentazioni concise, ma collocate al di sopra del minimo costituzionale del sindacato di legittimità, secondo il principio di Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono per il resto inammissibili. La parte del terzo motivo relativa all’IRAP è assorbita dall’accoglimento del primo. Le restanti censure, da un lato, contestano la sufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134; dall’altro, rimettono in discussione la valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità.
La sentenza è dunque cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con conferma del rigetto del ricorso originario limitatamente all’IVA. Le spese dell’intero giudizio sono compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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