Affidamento in prova eseguibile in altro Stato UE se condannato vi risiede (Cass. pen. Sez. I n. 4991 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale la cui esecuzione debba svolgersi in uno Stato estero membro dell’Unione europea dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, purché detto Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro. L’affidamento è assimilabile a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, quale sanzione che impone obblighi e prescrizioni compatibili con quelli dell’art. 4 del medesimo decreto. Il diniego fondato sul solo titolo di reato, privo di indicazione della preclusione normativa, è affetto da difetto di motivazione ed è annullato con rinvio.

Il Fatto

Il condannato, in espiazione di una pena detentiva breve per ricettazione, era stato ammesso dal magistrato di sorveglianza all’affidamento in prova al servizio sociale, con esecuzione prevista in Napoli. Il condannato chiese di poter eseguire la misura in Germania, dove vive e lavora stabilmente.

Il Tribunale di sorveglianza di Lecce respinse l’opposizione contro il decreto di ammissione, ritenendo che il titolo di reato non consentisse l’esecuzione all’estero. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 47 ord. pen., 10 della decisione quadro 2008/947/GAI e 10 del d.lgs. n. 38 del 2016, oltre a ulteriori vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il motivo sulla competenza territoriale, muovendo dall’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. Il criterio principale ancora la competenza al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio dell’interessato. La Corte esclude che il domicilio possa radicarla a Napoli, poiché il ricorrente vive e lavora stabilmente in Germania e non ha ivi stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi ai sensi dell’art. 43 cod. civ., richiamato dall’art. 677 cod. proc. pen.

Trova quindi applicazione il criterio residuale dell’ultimo periodo del comma 2, che radica la competenza nel tribunale del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna: nel caso di specie, Lecce. I precedenti sul carattere sussidiario del domicilio (Sez. I n. 22651 del 2012; Sez. I n. 3303 del 1995) confermano la soluzione. Il terzo motivo è pertanto infondato.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato: con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2016, che ha recepito la decisione quadro 2008/947/GAI, è consentita l’ammissione all’affidamento in prova da eseguirsi in uno Stato membro UE ove il condannato abbia residenza legale ed abituale (Sez. I n. 20977 del 2020). L’affidamento è assimilabile a una sanzione sostitutiva ai sensi dell’art. 2, lett. e), d.lgs. n. 38 del 2016, con obblighi e prescrizioni compatibili con quelli dell’art. 4 (Sez. I n. 16942 del 2020).

La richiesta di eseguire la misura in Germania, dove il condannato risiede e lavora, non incontra dunque impedimento sul piano normativo. Il Tribunale di sorveglianza, al contrario, ha escluso l’applicazione della disciplina affermando che il titolo di reato non consente l’espiazione all’estero, senza esplicitare il percorso logico della decisione. Non si comprende quale sia la preclusione normativa ipotizzata. Il difetto di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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