Difetto di giurisdizione contabile sulla domanda di accertamento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 48 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Esula dalla giurisdizione contabile, e va declinata in favore del giudice amministrativo, la domanda con cui l’interessato chieda l’annullamento del provvedimento ministeriale che ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di determinate infermità e dell’equo indennizzo. Il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti ha natura dichiarativa e non impugnatoria: non costituisce il mezzo per caducare atti amministrativi, come invece accade nel giudizio sugli atti. Anche ove la domanda sia interpretata come volta all’accertamento autonomo del diritto alla futura pensione privilegiata, essa è inammissibile per difetto di previo provvedimento amministrativo, ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., non potendo una mera diffida riferita a un procedimento già esaurito valere come nuova e motivata istanza in funzione pensionistica.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio presso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha adito la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise chiedendo l’annullamento del decreto con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie cervicali e della spalla destra, oltre all’equo indennizzo. La decisione negativa si fondava sul parere del Comitato di verifica, che aveva ravvisato l’eziologia endogena delle infermità.
Il ricorrente ha prospettato eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, invocando la competenza della Corte dei conti sul presupposto che l’accertamento della causa di servizio costituisca il presupposto della pensione privilegiata. L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione contabile e, in via subordinata, l’inammissibilità per assenza di domanda amministrativa. Il Ministero dell’Interno, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico delle pensioni ha anzitutto dichiarato la contumacia del Ministero dell’Interno, non costituitosi nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.
Sul piano della giurisdizione, la Corte ha rilevato che l’oggetto del ricorso è compendiato nella richiesta di annullamento del decreto ministeriale negativo della causa di servizio e dell’equo indennizzo. La formulazione letterale della domanda dimostra che essa mira, sul piano sostanziale, al mero ribaltamento degli effetti prodotti da quel provvedimento. Tutte le argomentazioni spese dal ricorrente sono incentrate sui vizi dell’atto, del quale si postula la caducazione: effetto tipico del giudizio sugli atti, che non è il giudizio contabile. Il giudizio pensionistico ha infatti natura dichiarativa e non impugnatoria.
La Corte ha osservato che anche gli aspetti sanitari sono affrontati con esclusivo riferimento alla valutazione del 2008, ivi compresa la perizia di parte, peraltro successiva alla diffida trasmessa all’amministrazione nel dicembre 2024. Non spetta quindi al giudice contabile vagliare la tempestività dell’iniziativa, rientrando essa, così conformata, nella giurisdizione amministrativa.
Per scrupolo di completezza espositiva, la Corte ha aggiunto che, anche interpretando la domanda come volta a un accertamento autonomo finalizzato alla futura pensione privilegiata, essa sarebbe comunque inammissibile ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per difetto di un previo provvedimento amministrativo. La diffida del dicembre 2024 non soddisfa i requisiti di una nuova e motivata istanza in funzione pensionistica, qualificandosi espressamente come mero seguito dell’istanza del 2006, sulla quale l’amministrazione si era già espressa negativamente. Quella istanza era finalizzata all’equo indennizzo, questione pacificamente rientrante nella giurisdizione amministrativa, e non recava traccia di funzionalizzazione alla pensione privilegiata.
Il ricorrente non può dunque riassegnare a una diffida riferita a un procedimento già esaurito la natura di nuova domanda amministrativa, mediante la semplice integrazione della precedente iniziativa con una finalità pensionistica meramente evocata e priva di supporto. La definizione della controversia su una questione pregiudiziale ha giustificato la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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