Resa del conto giudiziale dovuta anche per gestioni risalenti nel tempo (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 2 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per resa del conto, disciplinato dagli artt. 141 e seguenti del c.g.c., ha carattere indefettibile: a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro o valori dell’ente è consentito sottrarsi all’obbligo di presentazione del conto, che deve essere reso e esaminato nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni. L’interesse ad agire della Procura regionale è istituzionalmente codificato dall’art. 141 c.g.c. e non richiede prova di un ulteriore, concreto interesse, né l’analitica indicazione delle poste oggetto di gestione. Il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. opera unicamente dopo il deposito del conto, ai fini dell’estinzione del giudizio sul conto, e non rileva nella fase prodromica strumentale all’acquisizione del conto stesso.

Il Fatto

La Procura regionale ha chiesto la revoca del decreto con cui il Giudice designato, nel giudizio di resa del conto, aveva respinto l’istanza volta a ottenere la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile consegnatario dei titoli azionari di un ente locale, per gli esercizi finanziari compresi tra il 2010 e il 2015.

Il decreto opposto si fondava su due argomenti connessi: la mancata indicazione analitica dei titoli azionari e il riferimento a conti risalenti a un periodo anteriore al quinquennio dalla presentazione dell’istanza, con assenza di prova di uno specifico interesse al deposito. La Procura ha impugnato il provvedimento lamentando la violazione dell’art. 141, comma 3, c.g.c. sull’onere della prova, l’indefettibilità del giudizio di conto e l’irrilevanza del tempo trascorso, producendo la deliberazione della Giunta comunale recante le partecipazioni detenute.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e ricostruisce la funzione del giudizio per resa di conto. Esso è prodromico al giudizio sul conto, ma è anche posto a presidio della regolarità delle gestioni nella continuità temporale dei flussi economico-finanziari, in attuazione dell’art. 97, primo e secondo comma, Cost. Da ciò deriva l’indefettibilità dell’obbligo di resa, che permane nel tempo senza eccezioni.

Il Collegio prende posizione contro la giurisprudenza contabile richiamata nel decreto, ritenuta isolata. La presentazione del conto, anche a distanza di molti anni, assicura la continuità contabile e la tracciabilità delle risorse pubbliche, consentendo la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo o la declaratoria di irregolarità della gestione contabile ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c.

Le Sezioni Riunite n. 22/2016/QM hanno ribadito che il maneggio di denaro pubblico genera di per sé l’obbligo di resa del conto, qualificato dalla Corte costituzionale n. 114/1975 e n. 291/2001 come procedura giudiziale a carattere necessario. Non sono ammesse eccezioni di carattere processuale, perché l’interesse ad agire della Procura è codificato dall’art. 141 c.g.c. senza necessità di ulteriore dimostrazione, né di carattere sostanziale, poiché la certezza del diritto risulta ancor più lesa da un vuoto temporale nella continuità della gestione pubblica.

Quanto alla questione cronologica, il Collegio rileva il contrasto con l’art. 150, comma 1, c.g.c.: il giudizio sul conto si estingue decorsi cinque anni dal deposito, sicché il riferimento al quinquennio non può assumere rilievo nella fase precedente, strumentale all’acquisizione del conto. Infine, il decreto viene reso inaudita altera parte e, in un procedimento a contraddittorio differito, richiede unicamente la prova dei requisiti dell’art. 141, comma 3, c.g.c., presenti nel ricorso; sarà onere dell’agente contabile formulare eccezioni nell’opposizione ex art. 142 c.g.c. La Corte assegna all’agente contabile il termine di 120 giorni per la presentazione dei conti e all’ente locale 30 giorni per la parificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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