Esenzione Irpef sulla pensione della vittima del dovere a prescindere dall’evento (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 43 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 spetta, sui trattamenti pensionistici in godimento, alla vittima del dovere e al soggetto a essa equiparato, senza che rilevi la correlazione tra la pensione e l’evento che ha determinato il riconoscimento dello status. I richiami alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 valgono a delimitare i destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici agevolati. L’esenzione dall’IRPEF integra un beneficio di natura soggettiva, applicabile dall’1.01.2017 su qualsiasi pensione, privilegiata o meno.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico e riconosciuto con decreto del Ministero della Difesa come soggetto equiparato a vittima del dovere per le particolari condizioni ambientali e operative in cui aveva prestato servizio, chiede all’INPS l’esenzione fiscale sulla propria pensione, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016.
L’INPS rigetta l’istanza osservando che il trattamento in godimento non è erogato a causa degli eventi per i quali è stato riconosciuto lo status e che i benefici fiscali riguarderebbero solo le provvidenze di natura indennitaria, non i trattamenti pensionistici su base contributiva. Il ricorrente agisce dunque davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto all’esenzione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, la Corte afferma la propria giurisdizione. Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte, non sono attratte alla giurisdizione tributaria, perché resta estraneo l’esercizio del potere impositivo e opera lo schema potestà-soggezione tipico del rapporto tributario. La controversia non investe la sola normativa fiscale, ma il rapporto pensionistico e la correttezza della quantificazione dell’importo erogato, sì che la potestas iudicandi spetta al giudice contabile (Cass. civ., Sez. V, n. 24298/2019; Cass., Sez. un., n. 19289/2012; Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022).
È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS. L’Istituto è evocato quale sostituto d’imposta rispetto a una domanda di accertamento del diritto all’esenzione, non di rimborso di trattenute già operate: in caso di accoglimento esso è tenuto a cessare le ritenute future.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte richiama per relationem la sentenza della Sezione I d’Appello n. 39 del 24.03.2025, che già aveva ricostruito l’equiparazione tra vittime del dovere, vittime della criminalità organizzata e del terrorismo realizzata dal legislatore dall’1.01.2017. La lettera della norma estende i benefici a tutti i trattamenti pensionistici, senza esigere alcun nesso con l’evento che ha fondato lo status.
Poiché le fonti richiamate dalla disposizione non prevedono trattamenti pensionistici ma regolano la nozione di vittima del dovere e le connesse provvidenze, il rinvio serve soltanto a individuare i destinatari e non a circoscrivere le pensioni agevolabili. L’esenzione Irpef va quindi riconosciuta sulla pensione in godimento, obliterando ogni correlazione tra patologia e pensione.
L’eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati è dichiarata inammissibile: nessun arretrato, ma un accertamento, è stato richiesto. L’eventuale rimborso delle trattenute già versate andrebbe semmai preteso dall’Agenzia delle Entrate, nel termine di prescrizione previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è accolto e l’INPS condannato alle spese, con distrazione.
Nota della Redazione
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