Irregolare il conto economale gestito con prassi interne non formalizzate (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 275 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dall’economo di un ateneo per la gestione del fondo economale è irregolare quando l’utilizzo del fondo avviene secondo prassi interne non formalizzate e regole tecniche del sistema gestionale, in assenza di una disciplina regolamentare specifica che individui tipologie di spesa, presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo autonomo. La responsabilità dell’agente contabile va valutata alla luce del contesto organizzativo e informatico predisposto dall’amministrazione: l’agente che abbia operato in coerenza con le istruzioni ricevute e convalidato le spese sulla base della documentazione prodotta non è destinatario di condanna, ma la gestione resta irregolare. La dichiarazione di irregolarità, in assenza di condanna, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. È infondata l’eccezione di estinzione del giudizio ex art. 150, comma 1, cod. giust. cont. quando il termine quinquennale decorre dal perfezionamento del deposito del conto nel sistema informativo, e non dalla diversa data di sottoscrizione digitale di un documento della gestione.

Il Fatto

Un’economa di ateneo rendeva il conto giudiziale per l’esercizio 2018, relativo al fondo economale di un dipartimento universitario. Il magistrato istruttore, con relazione di deferimento, segnalava plurime criticità: mancata sottoscrizione del conto da parte dell’agente, assenza del provvedimento di parificazione e della relazione dell’organo di controllo interno, utilizzo del fondo oltre il limite dello stanziamento tramite reintegri ripetuti, registrazioni cumulative e generiche, indicazione non sempre dei soggetti beneficiari delle spese.

L’agente contabile eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, deducendo che il conto fosse stato depositato in data anteriore a quella indicata dal magistrato istruttore, e chiedeva comunque la dichiarazione di regolarità del conto, l’accertamento dell’assenza di ammanchi e il proprio discarico. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto dell’eccezione e per la declaratoria di irregolarità con non discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa del conto è avvenuta solo alla data indicata nella relazione di deferimento, mentre la diversa data richiamata dalla difesa coincide con la sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non integra il perfezionamento del deposito rilevante ex art. 140, comma 3, cod. giust. cont. Essendo la relazione depositata entro il quinquennio, l’eccezione di estinzione è infondata.

Sul piano preliminare, il Collegio ritiene superabili i profili di improcedibilità. La mancata sottoscrizione manuale del registro non è ostativa, poiché il conto è sottoscritto dal responsabile del procedimento e l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato. Anche l’assenza di un formale provvedimento di parificazione è supplita da una prassi amministrativa sostanziale, attestata dal decreto dirigenziale acquisito in istruttoria.

Nel merito, il Collegio rileva che le irregolarità sono in larga misura riconducibili a una gestione condizionata da prassi interne non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico sul fondo economale e da un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale. Il regolamento di ateneo richiamato disciplinava la materia in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili, i presupposti del rimborso e un sistema autorizzativo autonomo.

Il Collegio osserva che i reintegri avvenivano senza controllo preventivo degli organi competenti e che le impostazioni operative del sistema gestionale introducevano autonomamente limiti di spesa, soglie e definizioni operative. Ne deriva una disciplina di fatto, frutto di prassi tecniche e non normative, che ha delineato un sistema operativo seguito dall’agente, privo di strumenti per valutarne la conformità alle norme di contabilità pubblica.

La responsabilità dell’agente contabile, conclude il Collegio, non può che essere valutata alla luce del contesto complessivo, avendo egli operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione. Il conto è pertanto dichiarato irregolare, con demandata agli organi di ateneo l’adozione di ogni iniziativa utile a conformare l’azione amministrativa ai canoni di legalità, e senza condanna dell’agente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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