L’economo resta gravato dell’onere di documentare specificamente le spese con scontrino parlante (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 223 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile è ammesso al discarico solo se fornisce la prova documentale della corretta destinazione delle somme riscosse e del loro impiego per fini istituzionali. Le spese economali devono essere comprovate da documentazione specifica e dettagliata, quale lo scontrino c.d. parlante, idonea a identificare fornitore, natura del bene e sua riferibilità all’attività dell’ente. L’originaria irregolarità del conto può essere sanata attraverso la produzione in giudizio di dichiarazioni sostitutive e buoni di consegna sottoscritti dal fornitore, che colmano il vizio documentale. Laddove, invece, permanga una carenza probatoria non sanata, l’agente contabile resta obbligato a restituire all’ente la somma corrispondente alla spesa non giustificata.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania era investita del giudizio sul conto giudiziale relativo alla gestione economale di un comune per l’annualità 2023. Il magistrato incaricato dell’istruttoria aveva ravvisato numerose irregolarità, sia procedimentali — per la non conformità del conto al modello previsto — sia sostanziali, concernenti tredici spese documentate esclusivamente da scontrini generici, non parlanti, e prive di specificità. Sul conto era stata quindi richiesta la condanna dell’agente contabile alla restituzione di 768,20 euro.
Nel corso del giudizio, il comune depositava documentazione asseritamente riferita al conto, mentre la Procura regionale, all’udienza, confermava le conclusioni rassegnate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato singolarmente i buoni di pagamento contestati, verificando se la documentazione prodotta dal comune, ancorché tardiva, fosse idonea a superare le censure mosse. Ha osservato che la memoria depositata dall’ente mirava a colmare le carenze mediante dichiarazioni sostitutive rilasciate dai fornitori e buoni di consegna sottoscritti dagli stessi.
All’esito di tale verifica, è stata ritenuta sanata l’originaria insufficienza documentale per la maggior parte delle voci di spesa. In particolare, le dichiarazioni sostitutive e i buoni di consegna hanno consentito di superare il difetto di specificità e di ricondurre le spese all’attività dell’ente. La Corte ha valorizzato, quale elemento di prova, la sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del medesimo fornitore che aveva emesso gli scontrini, così radicando l’attendibilità della ricostruzione.
Diversamente, per due buoni di pagamento — di 75 e di 6,20 euro — nessuna prova aggiuntiva è stata prodotta. La Corte ha giudicato tale carenza tanto più significativa in quanto, per uno di essi, lo scontrino non parlante risultava emesso da una ditta che aveva invece rilasciato dichiarazioni per altri buoni: la mancata produzione anche per il primo rendeva evidente l’impossibilità di giustificare quella specifica spesa.
Conseguentemente, ferma la declaratoria di irregolarità del conto, l’agente contabile è stato ammesso al discarico parziale per tutte le spese, ad eccezione di quelle non documentate, ed è stato condannato a versare al comune la somma di 81,20 euro, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
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Nota della Redazione
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