Difetto di giurisdizione contabile sull’indebita percezione del reddito di cittadinanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 125 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, declina la giurisdizione contabile in materia di indebita percezione del reddito di cittadinanza, in favore del giudice ordinario. Il beneficio introdotto dal d.l. n. 4/2019, conv. con mod. dalla legge n. 26/2019, pur qualificato dal legislatore come misura di politica attiva del lavoro, persegue in via esclusiva una finalità assistenziale di sostegno economico e di contrasto alla povertà, come conferma l’esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 3, comma 4, d.l. n. 4/2019, che richiama l’art. 34, comma 3, d.p.r. n. 601/1973. Non sussiste pertanto il rapporto di servizio tra percettore e amministrazione, non essendo il beneficiario onerato di alcun facere di gestione di risorse pubbliche per conto dell’ente erogatore. Le condizionalità legate al patto per il lavoro o al patto di inclusione sociale non valgono a radicare la giurisdizione contabile, poiché non si traducono in un programma dell’amministrazione da realizzare.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti conveniva in giudizio una percettrice del reddito di cittadinanza, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di euro 24.505,14, oltre accessori. La somma corrispondeva ai contributi percepiti tra il maggio 2019 e l’ottobre 2021 in forza di due distinte domande.
Secondo l’attore pubblico, la convenuta aveva reso dichiarazioni non corrispondenti al vero sulla composizione del proprio nucleo familiare e aveva omesso di comunicare le variazioni reddituali e patrimoniali intervenute, così realizzando un’ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale. L’INPS interveniva adesivamente, chiedendo la condanna della convenuta. Questa si costituiva chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio per la pendenza del processo penale e, in via gradata, l’esercizio del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, risolvendola con pronuncia declinatoria in favore del giudice ordinario. La tesi dell’attore pubblico si fondava sulla sentenza della II Sezione Centrale d’Appello n. 468/2022, che aveva ravvisato nel reddito di cittadinanza un contributo di scopo, riconoscendo il rapporto di servizio in presenza di un progetto finalizzato all’inserimento progressivo nel mondo lavorativo del beneficiario.
La Sezione non aderisce a tale impostazione. Osserva anzitutto che la sussistenza del rapporto di servizio non è facilmente rinvenibile, poiché il beneficio spetta all’intero nucleo familiare e non necessariamente il richiedente coincide con il sottoscrittore del patto. Ne deriverebbe l’impossibilità di individuare con certezza chi sia astretto dal rapporto di servizio e sia partecipe dell’attività amministrativa.
Quanto alla natura dell’istituto, il Collegio ritiene che il d.l. n. 4/2019, al di là delle affermazioni programmatiche dell’art. 1, comma 1, persegua in modo esclusivo una finalità sociale di sostegno economico e di contrasto alla povertà. La qualificazione assistenziale trova conferma normativa nell’esenzione dall’Irpef e nell’attribuzione del beneficio anche ai nuclei familiari con soggetti esonerati dagli obblighi di stipulazione dei patti di promozione lavorativa e di inclusione sociale.
Le condizionalità richiamate dall’attore pubblico non hanno avuto riscontro effettivo nella prassi attuativa. Il percipiente doveva soltanto rendersi disponibile ad accettare proposte di lavoro predisposte dall’apparato pubblico, senza essere onerato di alcuna condotta tesa al perseguimento dell’interesse dell’amministrazione. Egli è destinatario di risorse pubbliche senza vincolo di destinazione e senza un programma da realizzare, sicché non può considerarsi inserito funzionalmente in un programma di rilevanza pubblica.
Il richiamo alle pronunce della Corte costituzionale nn. 126/2021 e 19/2022, che avevano affermato la non esclusiva funzione di garanzia del minimo vitale, non influisce sulla valutazione ai fini della giurisdizione. La finalizzazione all’inserimento lavorativo va letta come mero auspicio di politica legislativa, obiettivo esterno ed eventuale rispetto al tipico obiettivo di contrasto alla povertà. Il Collegio richiama infine i recenti arresti delle Sezioni giurisdizionali Campania e Molise, che in fattispecie analoghe hanno declinato la giurisdizione contabile. La causa va riassunta innanzi al giudice ordinario nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c.; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di decisione in rito.
Nota della Redazione
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