Improcedibile il conto giudiziale dell’ex ricevitore per cessazione del maneggio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 211 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto presuppone un vero e proprio maneggio di denaro, beni o crediti, ossia una gestione contabile caratterizzata da operazioni di carico e scarico. Venuta meno la disponibilità materiale o giuridica dei crediti e delle somme da riscuotere, l’obbligo di presentazione del conto giudiziale non è più attuale. Il conto che non registri alcun movimento non può formare oggetto di esame da parte della Corte dei conti, che ne dichiara l’improcedibilità.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un istituto bancario, quale successore del cessato ricevitore provinciale delle imposte dirette di un ambito territoriale, per le somme affidate in riscossione mediante ruoli senza obbligo del non riscosso per riscosso.
La relazione dell’istruttore ha rimesso al Collegio la questione dell’attualità dell’obbligo di resa del conto, rilevando che il documento non presentava alcuna movimentazione, né in carico né in discarico, e ipotizzando l’improcedibilità. La difesa dell’agente contabile ha aderito, richiamando analoghe pronunce della stessa Sezione. Il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla definizione di agente contabile, ricavabile dall’art. 178 del Regolamento di contabilità generale dello Stato e dall’art. 74 del RD 18 novembre 1923, n. 2440, che ricomprende chi ha maneggio qualsiasi di pubblico danaro. Su questa base si innesta l’obbligo di resa del conto giudiziale previsto dall’art. 610 del Regolamento n. 827 del 1923, richiamato dall’art. 137 cgc e dall’art. 44 del RD 12 luglio 1934, n. 1214.
La Corte chiarisce che la figura dell’agente contabile assoggettato al giudizio di conto è connotata dal maneggio di denaro o di materie, cioè da gestioni tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e i connessi movimenti. È proprio l’esigenza di registrare e rendicontare tali movimenti che impone la presentazione del conto e giustifica il sindacato della Corte, che si conclude con il discarico o con la dichiarazione di irregolarità.
Da ciò deriva che non v’è spazio per il giudizio di conto laddove non sussista, neppure in astratto, una gestione contabile, ossia quando all’agente non sia demandata l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico che determinano il risultato finale della gestione.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che, a distanza di decenni dalla riforma del sistema di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e per effetto della soppressione delle cessate esattorie, gli ex ricevitori non hanno più alcuna disponibilità, materiale o giuridica, dei crediti e delle somme da riscuotere. Essi possono al più provvedere alla sistemazione scritturale delle partite pendenti, evenienza che si esaurisce a livello amministrativo e non comporta l’assoggettamento al giudizio di conto.
Il conto in esame presenta dunque la peculiarità di non registrare alcun movimento, né in carico né in discarico. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, senza pronuncia sulle spese in ragione della natura e dell’esito della controversia.
Nota della Redazione
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