Inammissibile il ricorso che non assolve l’onere di autosufficienza e specificità (Cass. civ. Sez. I n. 18425 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di ultra o extra petizione non ricorre quando il giudice rilevi, indipendentemente dall’iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi costitutivi della fattispecie invocata, poiché tale attività attiene all’obbligo di esatta applicazione della legge. Il ricorso per cassazione che deduca omessa pronuncia è inammissibile se non riporta puntualmente, nel suo stesso testo, la domanda o l’eccezione asseritamente non esaminata, in ossequio al principio di autosufficienza, con indicazione dell’atto in cui fu proposta. L’accertamento della volontà delle parti sul contenuto di un negozio è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni legali d’interpretazione, che il ricorrente deve specificare indicando le ragioni del dedotto scostamento. È inammissibile la censura che investa un passaggio motivazionale non espressivo della ratio decidendi.

Il Fatto

Il ricorrente, già direttore generale e componente del consiglio di amministrazione di una società, aveva stipulato con questa un contratto assistito dall’impegno a non interrompere unilateralmente il rapporto per trentasei mesi, salvo giusta causa. Cessato il rapporto in anticipo, egli raggiunse una transazione con una diversa società, incaricata di acquistare i crediti della prima, nel frattempo fallita, e di pagarne il passivo. In base all’accordo, la società acquirente si impegnava a far riconoscere che la chiusura della vertenza era avvenuta in assenza di inadempimento del ricorrente.

Chiuso il fallimento, l’attestazione non venne rilasciata. Il ricorrente convenne in giudizio il socio unico della società datrice di lavoro, invocando la responsabilità ex art. 2495, secondo comma, cod. civ., e il liquidatore della società acquirente, ex art. 2489, secondo comma, cod. civ.. Tribunale e Corte di appello respinsero la domanda. Proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la Corte lo ha dichiarato inammissibile.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ricorda che il giudice può rilevare d’ufficio la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa senza incorrere in ultra petizione, trattandosi di attività inerente all’esatta applicazione della legge. Nel caso di specie il giudice si è limitato ad accertare l’inesigibilità della prestazione per mancata scadenza del termine e l’insussistenza dei presupposti della responsabilità invocata. Il dedotto vizio del contraddittorio, poi, sarebbe stato ipotizzabile solo contro la decisione di primo grado, non contro quella di appello.

Il secondo motivo è inammissibile: perché possa dedursi un vizio di omessa pronuncia, occorre che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia riportata puntualmente nei suoi esatti termini nel ricorso, con indicazione dell’atto in cui fu proposta, per il principio di autosufficienza; onere che il ricorrente non ha assolto.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile. L’interpretazione del negozio è indagine di fatto rimessa al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni legali. Il ricorrente deve indicare le norme violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra la propria lettura e quella accolta in sentenza.

Il quarto motivo è inammissibile perché investe un passaggio motivazionale che non esprime la ratio decidendi, ma si limita a rafforzarla: essendo improduttivo di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. Il quinto motivo si risolve in una critica alla valutazione degli elementi probatori, riservata al giudice di merito.

L’ultimo motivo, relativo alla condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., è anch’esso inammissibile, traducendosi in una generica critica della sentenza di appello che non può essere utilmente prospettata in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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