Esente IVA la chirurgia plastica ricostruttiva se provata la finalità sanitaria (Cass. civ. Sez. V n. 20339 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, le prestazioni di chirurgia estetica sono esenti solo se destinate alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute, oppure alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute delle persone. L’onere della prova di tale destinazione grava sul sanitario che esegue le prestazioni. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, non quando valuti in modo incongruo le risultanze istruttorie ritenendo assolto l’onere: in tal caso il vizio è apprezzabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.
Il Fatto
Un medico chirurgo plastico e ricostruttivo impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale due avvisi di accertamento in materia di Irpef, Irap, IVA, interessi e sanzioni per l’anno d’imposta 2015. Il professionista sosteneva che anche le prestazioni di chirurgia plastica rientrassero tra le prestazioni mediche e fossero quindi esenti da IVA.
La Commissione accolse il ricorso. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria rigettò l’appello dell’Agenzia, ritenendo che anche gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva integrassero attività sanitaria. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. La Corte, con precedente ordinanza, accoglieva il ricorso enunciando il principio sull’onere probatorio a carico del sanitario, e il giudizio venne riassunto davanti alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, che respinse nuovamente l’impugnazione. Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto il ricorso definito con la presente ordinanza.
La Motivazione della Corte
Investita di tre motivi, la Corte si sofferma anzitutto sulla disciplina dell’istruttoria nel giudizio di rinvio. Viene richiamato il principio per cui l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che fa salva la produzione di nuovi documenti, non trova applicazione nel giudizio riassunto a seguito di cassazione con rinvio: opera invece la disciplina specifica dell’art. 63, comma 4, che, essendo ormai chiusa l’istruzione, preclude l’acquisizione di nuove prove, salvo fatti sopravvenuti, esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento o impossibilità di produrli prima per causa di forza maggiore, come già affermato in Cass. n. 28976 del 2023.
Nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Non risultava quali documenti il giudice avesse valorizzato, né emergeva dalla sentenza che si trattasse di documenti nuovi. In assenza di allegazione, si è ritenuto che si trattasse della documentazione già oggetto di analisi in sede di PVC. Il documento richiamato è stato inoltre considerato valorizzato solo ad abundantiam, poiché la decisione si fonda su una più ampia valutazione delle prove fornite dal contribuente.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di diritto già statuito. Il giudice di rinvio aveva correttamente attribuito l’onere probatorio a carico del contribuente: la controversia restava confinata nella valutazione del materiale istruttorio, riservata al giudice di merito. La ricorrente contrapponeva una lettura alternativa del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità.
Viene pertanto ribadito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo se il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando, a seguito di incongrua valutazione, ritenga erroneamente che la parte onerata lo abbia assolto: in tal caso il vizio è sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (Cass. Sez. L n. 17313 del 2020). Né è ammesso un apprezzamento alternativo delle prove, rientrando la scelta tra le risultanze probatorie negli apprezzamenti di fatto del giudice di merito (Cass. Sez. U n. 24148 del 2013). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.
Nota della Redazione
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