Equa riparazione, complessità della procedura e presunzione del danno (Cass. civ. Sez. II n. 20333 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura concorsuale, la soglia dei sei anni fissata dall’art. 2, comma 2-bis, legge n. 89/2001 può essere temperata di un solo anno, fino a sette, in presenza della particolare complessità della procedura. Tale temperamento richiede la specifica e concreta valutazione di circostanze eccezionali, quali il notevole numero dei creditori, la natura o la situazione giuridica dei beni da liquidare, la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti. Il danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata si presume fino a prova contraria, che grava sull’Amministrazione resistente, non sul ricorrente. Il giudice di merito che dilata oltre il limite non indennizzabile e inverte l’onere probatorio applica erroneamente i principi consolidati.

Il Fatto

Quattro società creditrici, ammesse al passivo di una procedura fallimentare iniziata nel settembre 1995 e conclusa nel luglio 2019 con soddisfazione solo parziale, domandavano l’indennizzo per irragionevole durata ex art. 3 legge n. 89/2001. Il Consigliere delegato della Corte d’appello di Brescia rigettava il ricorso, ritenendo che la complessità della procedura escludesse l’irragionevole durata, sebbene di molto superiore al termine legale.

Con decreto n. 97/2022 la Corte d’appello respingeva l’opposizione, confermando che l’eccezionale complessità giustificava la durata oltre i sei anni e affermando che l’art. 2, comma 2, legge n. 89/2001 consente di valutare la complessità del caso. Escludeva inoltre il risarcimento per una delle società, per difetto di prova dei danni e non configurabilità del danno in re ipsa. Le società proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi; il Ministero resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi denunciano la violazione dell’art. 2 legge n. 89/2001 in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU e agli artt. 111 e 117 Cost.: la Corte d’appello avrebbe ritenuto derogabile il termine massimo di sei anni per la sola particolare complessità del procedimento. Secondo le ricorrenti, un allungamento sarebbe consentito solo per circostanze particolari legate alle posizioni individuali dei richiedenti, non alla complessità dedotta.

Il terzo motivo censura la violazione degli artt. 2 legge n. 89/2001 e 2697 cod. civ. per aver la Corte invertito l’onere della prova, attribuendo alla ricorrente l’onere di illustrare i danni sofferti: il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione ed è presunto fino a prova contraria a carico dell’Amministrazione.

La Corte ritiene i tre motivi fondati e li tratta congiuntamente. Ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, la procedura concorsuale si considera conclusa entro il termine ragionevole se definita in sei anni, soglia ordinariamente da rispettare. Tuttavia, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte EDU, si può tener conto della particolare complessità della procedura per temperare di un anno la soglia, fino a sette, purché si accerti la sussistenza di circostanze che rendano eccezionalmente complessa la procedura fallimentare, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure interdipendenti, secondo i richiamati precedenti.

Quanto al danno, la presunzione opera in favore del ricorrente; il legislatore ha disciplinato le presunzioni di insussistenza che, in quanto iuris tantum, devono essere oggetto di accertamento specifico e concreto in relazione allo sviluppo del procedimento. La Corte d’appello, dilatando oltre il termine ritenuto ragionevole il periodo non indennizzabile e invertendo l’onere probatorio, non ha correttamente applicato tali principi. Ne deriva l’assorbimento del quarto motivo, sulle spese generali riconosciute agli avvocati dello Stato. Il ricorso è accolto, il decreto cassato con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

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