Rimborso IVA indebitamente fatturata e neutralità dell’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 21949 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il cedente di beni o il prestatore di servizi che abbia esposto in fattura un’IVA non dovuta e l’abbia addebitata in rivalsa è legittimato a chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di gettito per l’Erario. Il rispetto del principio di neutralità dell’IVA costituisce condizione sostanziale, e non meramente formale, del diritto al rimborso: esso presuppone che il cessionario non abbia operato la detrazione ovvero che l’emittente abbia previamente neutralizzato la detrazione mediante l’emissione di nota di credito. Il giudice di merito, investito della domanda di rimborso, non pronuncia ultra petita quando verifica tale condizione, perché essa è logicamente implicata dalla pretesa stessa. La qualificazione della convenzione tra ente pubblico e società di trasporto come contratto di servizio atipico, con compensi destinati al ripianamento dello squilibrio di bilancio, appartiene all’accertamento di fatto insindacabile in cassazione.

Il Fatto

La contribuente, società di trasporto ferroviario, aveva emesso due fatture verso un Comune per il servizio svolto, la prima di acconto e la seconda di saldo, applicando l’IVA al 10%. Assumendo che le prestazioni fossero esenti ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, essa aveva versato l’imposta con modello F24 e ne aveva poi chiesto il rimborso. L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso e il diniego era stato impugnato.

Dopo l’accoglimento in primo grado e la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per genericità, la Cassazione, con Sez. V n. 25324 del 10.07.2019, aveva accolto i primi due motivi dell’Ufficio e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale. Il giudice del rinvio accoglieva l’appello erariale, confermando il diniego: la convenzione non integrava né un contratto di programma né un tipico contratto di servizio, bensì un contratto atipico, e il rimborso era comunque impedito dal mancato rispetto del procedimento di neutralizzazione dell’imposta. La contribuente ricorreva per cassazione; l’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina per primo il motivo del ricorso incidentale, potenzialmente risolutivo, con cui l’Ufficio censura la contraddittorietà della motivazione della sentenza di rinvio, che avrebbe qualificato la convenzione come contratto di servizi atipico privandolo della corrispettività. Il motivo è dichiarato inammissibile: nel denunciare la mancanza di motivazione, lo sviluppo illustrativo entra in conflitto logico con la censura di motivazione contraddittoria, non individua né riproduce gli assunti dell’Ufficio, non riporta la convenzione invocata, così incorrendo in difetto di autosufficienza, e sollecita un nuovo giudizio di merito estraneo ai limiti del giudizio di legittimità.

Nel merito il motivo è comunque manifestamente infondato. La Commissione Tributaria Regionale ha enucleato la qualifica di contratto di servizio atipico sulla base di una ricostruzione in fatto non contestata dall’Ufficio: il rinnovo del 2002 aveva previsto il mantenimento fermo del prezzo del biglietto, a prescindere dagli aumenti di mercato e dall’incremento dei costi. Proprio il disallineamento tra dinamica dei prezzi e dinamica dei costi giustifica la conclusione che il compenso erogato dall’ente pubblico avesse finalità di ripianamento dello squilibrio di bilancio, con conseguente non imputabilità ai fini IVA.

Passando al ricorso principale, la contribuente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe statuito ultra petita sulle modalità del rimborso, mai eccepite dall’Ufficio. Il motivo è rigettato: la Commissione non ha deciso su mere modalità formali, ma ha esaminato presupposti e requisiti della richiesta di rimborso, concludendo che, pur sussistendo l’indebito versamento, difettava la condizione sostanziale del rispetto del principio di neutralità.

Il giudice del rinvio ha evocato le formalità non in sé, ma in quanto funzionali ad assicurare l’inderogabile principio di neutralità dell’IVA: la richiesta di rimborso dell’emittente che abbia già ricevuto il pagamento è subordinata all’emissione di una nota di credito, necessaria a neutralizzare la funzione di titolo valido alla detrazione in capo al ricevente. La Corte richiama il principio per cui il cedente può pretendere il rimborso solo se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali, come affermato da Cass. n. 7325 del 2020 e da Cass. n. 24777 del 2023, che a sua volta si fonda sulla giurisprudenza unionale in tema di detrazione e salvezza della neutralità.

Entrambi i ricorsi sono quindi rigettati. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese; resta fermo l’obbligo della contribuente di versare il doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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