Esigenze cautelari aggravate solo da condotta social passiva (Cass. pen. Sez. V n. 2736 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato non può desumersi dalla sola gravità astratta del titolo di reato, ma va valutato alla luce della concreta condotta e delle circostanze che l’hanno connotata. La condotta di mero following sui social network dei profili pubblici dei congiunti della persona offesa, posta in essere senza violare il divieto di comunicazione, non integra di per sé un’aggravamento delle esigenze cautelari, ove non se ne dimostri l’idoneità a turbare la serenità dei destinatari. Il provvedimento che disponga la sostituzione con misura più afflittiva è viziato da deficit motivazionale quando ometta di spiegare le ragioni per cui la condotta passiva riveli una volontà di controllo e sia quindi sufficiente a giustificare l’aggravamento.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha respinto l’appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio preterintenzionale. La misura inframuraria era stata disposta in aggravamento degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione e applicazione del dispositivo elettronico a distanza.
Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa ha sostenuto che il provvedimento non indica un concreto pericolo di reiterazione, ma solo un generico rischio di turbamento della serenità delle persone offese, derivante dall’aver seguito sui social i profili dei loro congiunti, senza peraltro violare il divieto di comunicazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il motivo di ricorso. La difesa coglie nel segno nel lamentare un deficit motivazionale sulle ragioni per cui la condotta del ricorrente e le sue concrete modalità siano state considerate sufficienti a ritenere aggravato il quadro cautelare e a giustificare la sostituzione della misura in atto con quella inframuraria, ai sensi dell’art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
Il Tribunale aveva qualificato come “intrusivo” il comportamento del ricorrente, consistito nel seguire sui social network i profili di alcuni congiunti della vittima, ritenendolo idoneo a turbare la loro serenità e a ingenerare timore per la propria incolumità. La Corte rileva che tali notazioni sono generiche e non consentono di comprendere perché la condotta puramente passiva di seguire profili pubblici rivelerebbe un’intrusiva volontà di controllo, suscettibile di ingenerare un concreto timore. La motivazione non dà inoltre conto della deduzione difensiva secondo cui l’utente può agevolmente bloccare la persona non gradita.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche della legge n. 47 del 2015, non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, ma non osta alla considerazione della concreta condotta e delle circostanze che la connotano, quali elementi imprescindibili per la prognosi di ricaduta (Sez. V n. 49038 del 2017; Sez. I n. 37839 del 2016).
Nel caso concreto, tuttavia, proprio l’astratta gravità del titolo di reato ha guadagnato prevalenza nello schema argomentativo del Tribunale, che enfatizza l’aggressione mortale senza dar conto della concreta incidenza della condotta ai fini dell’aggravamento. Manca così la dimostrazione dell’inadeguatezza della misura in precedenza applicata. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina, sezione riesame.
Nota della Redazione
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