Motivazione rafforzata per ribaltare l’assoluzione occorre illogicità manifesta (Cass. pen. Sez. 2 n. 15373 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi totalmente una sentenza assolutoria è tenuto a offrire una motivazione c.d. “rafforzata”, confrontandosi in modo specifico e dettagliato con gli argomenti della decisione di primo grado, confutando i rilievi più rilevanti e delineando le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio. L’appello non richiede la deduzione di elementi “nuovi”, potendo limitarsi a sollecitare una diversa valutazione delle prove già acquisite. La violazione della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., è deducibile in cassazione solo quando “precipiti” in una illogicità manifesta e decisiva del percorso motivazionale, essendo preclusa in sede di legittimità ogni invocazione di una diversa valutazione del merito della responsabilità. La graduazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono discrezionali e richiedono una motivazione specifica solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria riformava integralmente la sentenza di assoluzione pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare nei confronti di due imputati, ritenuti responsabili di concorso in tentata rapina aggravata e porto ingiustificato di arma da taglio. La decisione di secondo grado, fondata su un compendio probatorio in parte diverso da quello valorizzato dal primo giudice, veniva impugnata per cassazione dai difensori degli imputati.
I ricorrenti deducevano la nullità dell’atto d’appello per genericità, la mancanza di una motivazione “rafforzata” idonea a ribaltare l’assoluzione e la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, nonché l’illogicità nella valutazione degli elementi indiziari. Con l’ultimo motivo veniva contestata la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, disattendendo tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha ribadito che l’appello è ammissibile quando l’atto individui il “punto” da devolvere al giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione impugnata. Ha inoltre precisato che l’appellante può limitarsi a chiedere la rivalutazione delle prove che ritiene erroneamente valutate dal primo giudice, senza necessità di allegare elementi nuovi: l’atto di appello, nel caso di specie, contestava specificamente le ragioni dell’assoluzione, in particolare sul decisivo tema dell’identificazione.
In relazione alla motivazione “rafforzata”, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza impugnata. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva valutato tutti gli elementi indiziari, valorizzando le risultanze della videosorveglianza, la presenza dell’auto intestata alla madre della ricorrente, le telefonate intercorse tra gli imputati durante l’azione e la posizione del cellulare del coimputato in aree non coperte dalle celle serventi il domicilio. Tale percorso argomentativo è stato ritenuto idoneo a giustificare il ribaltamento dell’assoluzione.
La Corte ha poi chiarito che la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio opera diversamente nel giudizio di merito e in quello di legittimità: solo nel primo può essere invocata per ottenere una valutazione alternativa delle prove. In sede di legittimità, la sua violazione è invocabile solo quando si risolva in una illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano indicato alcuna frattura logica del percorso argomentativo.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la graduazione della pena è discrezionale e che la motivazione può essere sintetica. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo in assenza di elementi positivi, e nel caso di specie i giudici di appello avevano comunque esercitato i poteri officiosi, valutando la pena come “equa” e tenendo conto della mancata applicazione della recidiva.
Nota della Redazione
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