Esigenze cautelari attuali e decorso del tempo nel riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 3446 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decorso del tempo tra la condotta e l’applicazione della misura custodiale non assume, di per sé, efficacia neutralizzante dell’attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato. Nel momento cosiddetto genetico la valutazione prognostica presuppone un’analisi tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, dovendo il giudice esaminare le modalità realizzative della condotta, la personalità dell’indagato e il contesto socio-ambientale. Non è sindacabile in sede di legittimità il diverso apprezzamento degli elementi fattuali e delle condizioni soggettive, restando il controllo circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche del provvedimento e dell’assenza di illogicità evidenti. Parimenti insindacabile è il giudizio di adeguatezza della misura, allorché la condotta risulti gestibile anche dal domicilio coatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, investito del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il G.i.p. presso lo stesso Tribunale aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, per concorso nella detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contestata a norma dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si doleva, in particolare, della distanza temporale tra i fatti, risalenti al 2020, e l’applicazione della misura nel 2024, della insussistenza di ulteriori condotte criminose successive e della risalente e non specifica natura dei precedenti penali. Contestava inoltre la ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale, prospettando la sufficienza degli arresti domiciliari.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha respinto il ricorso, articolando il percorso argomentativo su due nuclei: l’attualità del pericolo di reiterazione e l’adeguatezza della misura. Quanto al primo profilo, la Corte ha osservato che il Tribunale del riesame aveva valorizzato le allarmanti modalità del fatto e la pervicacia criminale dell’indagato, ricostruendone il ruolo di finanziatore di due operazioni di narcotraffico, per un importo complessivo di notevole rilievo, con rapporti diretti e reiterati con il gruppo criminale di riferimento e con i suoi componenti.
Secondo la Corte, l’entità del finanziamento, il modus agendi e il rapporto fiduciario con il capo del sodalizio denotavano uno spessore criminale tale da fondare una prognosi di recidiva non congetturale. Il continuo rapportarsi dell’indagato con il gruppo, anche dopo il finanziamento e nel tentativo di recuperare l’investimento, confermava la persistenza del pericolo.
Sul fattore tempo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio per cui l’art. 274 cod. proc. pen. impone una valutazione differenziata a seconda della fase processuale: nel momento genetico l’analisi delle modalità realizzative, della personalità e del contesto deve essere tanto più accurata quanto maggiore sia la distanza dai fatti, come affermato da Sez. 5, n. 11250 del 19.11.2018 e Sez. 2, n. 18744 del 14.4.2016. Il Tribunale aveva congruamente spiegato come, a dispetto del tempo, il pericolo restasse concreto e attuale, non congetturale.
Quanto all’adeguatezza della misura, la Corte ha rilevato che le relazioni e i rapporti di affari erano agevolmente ripristinabili e gestibili anche dal domicilio coatto, non presupponendo spostamenti sul territorio. Ha quindi ribadito che, in materia di provvedimenti de libertate, la Cassazione non ha potere di revisione degli elementi materiali e fattuali né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, essendo il controllo circoscritto all’esame delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti, secondo l’insegnamento di Sez. un., n. 11 del 22.3.2000 e delle pronunce conformi richiamate. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.