Rescissione del giudicato inammissibile se notifica a mani proprie (Cass. pen. Sez. 6 n. 7216 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato quando la notifica del decreto che dispone il giudizio sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato, essendo irrilevante, in quanto non prescritta, la sottoscrizione dell’imputato sulla relata di notifica. In tema di legittimo impedimento del difensore, la tempestività della comunicazione ex art. 420-ter, quinto comma, cod. proc. pen. deve essere valutata con riferimento al momento in cui il difensore ha avuto conoscenza del concomitante impegno professionale, dovendo costui verificare la sussistenza di un precedente impegno davanti a diversa autorità giudiziaria non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli rigettava l’istanza con cui erano state richieste la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. e, in subordine, la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli. La Corte territoriale rilevava che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore era stata dedotta tardivamente, senza attestare il momento in cui lo stesso aveva avuto conoscenza del concomitante impegno professionale.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo la violazione di legge per la mancata conoscenza del procedimento e della sentenza di primo grado, la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio per mancanza di sottoscrizione nella relata e l’assoluta carenza di motivazione sulla restituzione nel termine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale era stata trasmessa alle ore 19,57 del giorno precedente l’udienza, senza indicare il momento in cui il difensore era venuto a conoscenza dell’impedimento.
In proposito, richiamando i propri consolidati precedenti, la Corte ha ribadito che l’obbligo di comunicare prontamente il legittimo impedimento ex art. 420-ter, quinto comma, cod. proc. pen. impone al difensore di verificare l’esistenza di un precedente impegno professionale davanti a diversa autorità giudiziaria non appena ricevuta la notificazione della fissazione dell’udienza. La tempestività della comunicazione va determinata proprio con riferimento al momento di conoscenza dell’impedimento, non essendo sufficiente dedurre genericamente l’esistenza di un concomitante impegno.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata conoscenza del rinvio a giudizio, risultando dagli atti che la notifica era avvenuta a mani proprie dell’imputata per mezzo di ufficiale giudiziario, il quale aveva attestato la comunicazione dell’atto. Ha precisato altresì che è del tutto irrilevante, in quanto non prescritta, la sottoscrizione sulla relata di notifica.
Conseguentemente, la regolare notifica a mani proprie del decreto che ha disposto il giudizio ha determinato la corretta valutazione di infondatezza della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di primo grado, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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