Esigenze cautelari e attualità del pericolo di recidiva: annullata la revoca (Cass. pen. Sez. VI n. 28768 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza in tema di misure cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto, ovvero nell’assunzione di nuovi parametri di valutazione dei fatti. Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va inteso come imminenza del pericolo, ma come continuità dello stesso nella sua dimensione temporale: ciò che rileva è la potenzialità criminale dell’indagato e l’effettività del rischio che la misura è chiamata a neutralizzare. Il pericolo di recidiva va valutato secondo i principi di uguaglianza, adeguatezza e proporzionalità prospettica, che devono assistere la misura per l’intero arco della sua vita. Ne deriva che il giudice, nel revocare la misura, non può equiparare posizioni individuali diverse né trascurare il ruolo organico e stabile contestato a un singolo indagato.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria ha revocato la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l’attività professionale e imprenditoriale disposta nei confronti del rappresentante regionale di una società operante nel settore dell’ossigenoterapia, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi, accessi abusivi a sistemi informatici e false prescrizioni mediche, funzionali a truffe in danno del Servizio sanitario nazionale.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, ma ha escluso l’attualità e la proporzionalità delle esigenze cautelari. Ha valorizzato la collocazione temporale dell’ultimo accesso abusivo, la sospensione disciplinare dell’indagato da parte della società datrice di lavoro e gli interventi regionali di regolamentazione del settore. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che nessun elemento dimostrasse la cessazione della permanenza del vincolo associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Il provvedimento non può essere annullato sulla base di mere prospettazioni alternative, che si traducano in una rilettura degli elementi di fatto o nell’assunzione di nuovi parametri di ricostruzione. La Suprema Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6 n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).
Quanto al pericolo di recidiva, la Corte richiama i principi consolidati sull’attualità del pericolo. Introdotta dalla legge n. 47/2015, essa non coincide con l’imminenza del pericolo, ma esprime una continuità dello stesso nella dimensione temporale: ciò che va apprezzato è la potenzialità criminale dell’indagato e l’effettività del rischio che la misura era chiamata a neutralizzare (Sez. 6 n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265618; Sez. 2 n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264; Sez. 2 n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749).
Anche le Sezioni Unite (n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650-266652) hanno affermato che l’attualità è requisito legato alla presenza di occasioni prossime al reato, desumibile dai medesimi indici rivelatori della concretezza, ossia dalle modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato. Il pericolo di recidiva deve inoltre rispettare i principi costituzionali di uguaglianza, adeguatezza tra mezzo e fine e proporzionalità prospettica: la corrispondenza tra ragioni della misura, sviluppi del fatto e finalità perseguite deve sussistere in ogni stato e grado del procedimento, senza sacrifici inutilmente vessatori.
Il Tribunale della libertà non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Ha costruito la motivazione sulla collocazione temporale della cessazione degli accessi abusivi e sulle iniziative aziendali di sospensione e revisione delle procedure. L’assunto non è condivisibile. Spetta certo al pubblico ministero provare e al giudice accertare l’attualità del vincolo associativo, tanto più nelle associazioni per delinquere di tipo comune, che non si fondano sulla sudditanza ma sulla comunione di intenti (Sez. 6 n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153; Sez. 6 n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738). Ma una valutazione compiuta deve comunque esserci.
La motivazione è obiettivamente parziale: non tiene conto che all’indagato, a differenza di altre posizioni per le quali pure la misura è stata revocata, sono contestate non singole condotte scisse dal contesto, ma un ruolo organico, stabile e strutturato nell’associazione. Un coinvolgimento più grave impone di considerare i rapporti con gli altri correi, le potenzialità criminali e il rischio di contatti con quel contesto o con altri contesti criminali. La valutazione dello spessore criminale non può scolorire fino a equiparare posizioni individuali diverse. L’ordinanza è quindi annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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