Pericolo di recidiva e divieto di rivalutazione dei fatti in Cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 28769 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’ordinanza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione. La Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Quanto al pericolo di recidiva, il requisito dell’attualità non va inteso come imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma come espressione di una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale, da apprezzare avuto riguardo alla potenzialità criminale dell’indagato e all’effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura è chiamata a neutralizzare. Adeguatezza e proporzionalità prospettica devono assistere la misura non solo nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua vita.

Il Fatto

Il Tribunale ha revocato la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio dell’ufficio pubblico e della professione nei confronti di un medico in servizio presso l’azienda sanitaria territoriale, gravemente indiziato di una serie di reati di falso funzionali a commettere truffe in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo l’imputazione, il professionista avrebbe redatto falsi piani terapeutici e ricette prescrittive dell’ossigeno senza eseguire la necessaria visita specialistica e avrebbe richiesto il rimborso di visite domiciliari mai effettuate.

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando l’assunto del Tribunale secondo cui le esigenze cautelari non sarebbero più attuali e proporzionate. Il ricorrente ha valorizzato la correlazione tra l’attività medica dell’indagato e il più ampio contesto criminale oggetto di indagine, la cessazione delle condotte solo per effetto della conclusione delle indagini e il rischio di prosecuzione dell’attività illecita.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo, osserva la Corte, rivela una strutturale inammissibilità perché sollecita un diverso apprezzamento valutativo dei fatti, precluso in sede di legittimità e non preferibile rispetto a quello adottato dal giudice del merito. La ricostruzione proposta dal ricorrente si risolve in una lettura alternativa degli elementi già valutati, non in una violazione di legge deducibile in Cassazione.

Il Collegio richiama i principi consolidati secondo cui l’ordinanza cautelare non è annullabile sulla base di prospettazioni alternative o dell’assunzione di nuovi parametri di valutazione, da preferire perché ritenuti più plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa. Sul punto la Corte cita Sez. 6 n. 47204 del 2015 e Sez. 6 n. 22256 del 2006, confermando che il controllo di legittimità non si estende al merito della valutazione indiziaria.

Quanto al pericolo di recidiva, la Corte ribadisce che il requisito dell’attualità non coincide con l’imminenza del nuovo reato, ma esprime una continuità del pericolo nella sua dimensione temporale. Ciò che rileva è la potenzialità criminale dell’indagato e l’effettività del rischio da neutralizzare, come affermato da Sez. 6 n. 3043 del 2015 e dalle altre pronunce richiamate. Le Sezioni Unite n. 20769 del 2016 hanno chiarito che l’attualità è desumibile dai medesimi indici rivelatori della concretezza, cioè dalle modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’indagato.

La misura deve inoltre rispettare i principi costituzionali di uguaglianza, adeguatezza tra mezzo e fine e proporzionalità prospettica. Tali principi impongono una corrispondenza costante tra le ragioni poste a fondamento della misura, gli sviluppi del fatto e le finalità perseguite, in ogni stato e grado del procedimento. La misura deve essere quella più adeguata a neutralizzare la pericolosità, sacrificando i diritti nella sola misura necessaria, senza compressioni eccessive del quadro costituzionale.

Il Tribunale della libertà ha fatto corretta applicazione di questi principi. Ha rilevato che l’indagato è estraneo al contesto associativo, che l’ultimo reato contestato risale ad oltre due anni prima senza che siano emersi elementi ulteriori dimostrativi della permanenza delle esigenze cautelari, e che mancano prove della persistenza dei contatti con il canale precedentemente ipotizzato. Le argomentazioni relative alla gravità degli addebiti non assumono, in questo quadro, decisiva valenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *