Ricorso solo reiterativo delle doglianze d’appello è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 23303 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi siano meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici. La prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio integra un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. La genericità della formulazione, in assenza di confronto con la motivazione impugnata, preclude la stessa ammissibilità del gravame. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ha confermato il giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., unitamente all’applicazione della recidiva e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Davanti alla Corte di legittimità il ricorrente articola tre motivi, tutti di violazione di legge: il primo sulla responsabilità per ricettazione, il secondo sull’art. 99 cod. pen., il terzo sull’art. 62-bis cod. pen. La questione sottoposta al giudice riguarda l’ammissibilità di doglianze già proposte in grado di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso per una ragione assorbente di ordine processuale. Tutti i motivi non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e in quella sede puntualmente disattese.

La Corte richiama sul punto un indirizzo consolidato, citando Sez. II n. 27816 del 22.03.2019 e Sez. III n. 44882 del 18.07.2014: la riproposizione di censure già esaminate non introduce questioni nuove e non apre il sindacato di legittimità.

Il ricorrente si limita a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede. La Corte sostiene l’assunto con ulteriori precedenti — Sez. III n. 18521 dell’11.01.2018, Sez. V n. 15041 del 24.10.2018, Sez. IV n. 1219 del 14.09.2017, Sez. V n. 48050 del 02.07.2019 — e rileva l’evidente genericità della formulazione, priva di confronto con la motivazione impugnata.

La Corte verifica poi la tenuta della sentenza di appello. Il giudice di merito ha motivato in modo puntuale ed esaustivo su tutte le questioni: la valutazione del compendio probatorio e la prova del dolo di ricettazione; l’applicabilità della recidiva, desunta dalla stabile dedizione al delitto e da una serie di precedenti specifici sintomo di accresciuta pericolosità; l’esclusione delle attenuanti generiche, fondata sull’assenza di elementi positivamente valutabili e sulla vita ante acta del ricorrente.

Esclusa ogni censurabilità logica, il ricorso è dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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