Recidiva rileva per prescrizione anche se bilanciata con attenuanti (Cass. pen. Sez. 2 n. 16250 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, ai fini del computo del termine, la circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. assume rilievo anche quando, all’esito del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia stata ritenuta equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche. L’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude espressamente che, per la determinazione della pena massima edittale, possa tenersi conto dell’eventuale giudizio di comparazione. Il decesso della persona offesa, già esaminata nel corso delle indagini preliminari, integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l’acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., senza che ciò determini una violazione dell’art. 6 CEDU quando la condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su di esse.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 22 ottobre 2025, aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava l’imputato responsabile del delitto di rapina pluriaggravata dalla recidiva specifica e reiterata e dalla minorata difesa. Ritenute le circostanze aggravanti equivalenti alle concesse attenuanti generiche, la pena era stata determinata in anni tre di reclusione ed euro 600 di multa. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo tre motivi di censura concernenti l’omessa valutazione delle dichiarazioni della persona offesa deceduta prima del giudizio di appello, la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando il primo motivo infondato e il secondo e terzo motivo inammissibili. In relazione al primo motivo, la Corte ha ribadito il principio della integrazione delle sentenze di primo e secondo grado motivate con criteri omogenei, sottolineando che i giudici di merito avevano adeguatamente valutato le risultanze istruttorie, ponendo a confronto le dichiarazioni della vittima, dettagliate e coerenti, con quelle dell’imputato, ritenute apodittiche. Con specifico riferimento al decesso della persona offesa, la Corte ha richiamato il principio per cui tale evento integra un’ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che legittima l’acquisizione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., senza che ciò comporti una violazione del contraddittorio e dell’art. 6 CEDU.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha escluso ogni illogica sovrapposizione tra l’aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., e quella di cui all’art. 628, terzo comma, n. 2, cod. pen., che era stata espressamente esclusa già dal giudice di primo grado. Ha, inoltre, respinto la censura relativa all’asserita applicazione retroattiva dell’aggravante, osservando che la stessa era stata introdotta con legge n. 94 del 2009, quindi in data antecedente al fatto (risalente al 14 giugno 2012). Con riferimento alla configurabilità dell’aggravante in questione, la Corte ha precisato che l’età avanzata della vittima non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, ma i giudici di merito avevano correttamente valorizzato ulteriori profili di vulnerabilità, come la circostanza che la vittima di 82 anni fosse stata condotta in un bosco e lì abbandonata.
Quanto alla questione della prescrizione, la Corte ha osservato che il ricorrente aveva omesso di considerare che il reato era aggravato non solo dalla minorata difesa, ma anche dalla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. Richiamato il principio per cui, ai fini del computo del termine, la recidiva rileva sol che sia stata riconosciuta, anche quando il giudizio di bilanciamento l’abbia vista soccombente o equivalente, la Corte ha rammentato che l’art. 157, terzo comma, cod. pen. esclude che si tenga conto del bilanciamento per la determinazione della pena massima. Ha concluso, pertanto, che il reato ascritto non sarebbe prescritto prima del 2030.
Il terzo motivo di ricorso è stato infine dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la prevalenza delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità dimostrata, e in considerazione del principio per cui il giudizio di comparazione tra circostanze, implicando una valutazione discrezionale del merito, sfugge al sindacato di legittimità se non arbitrario o illogico.
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Nota della Redazione
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