Decorso del tempo non basta se detenzione per altra causa (Cass. pen. Sez. IV n. 12719 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi al controllo di correttezza giuridica e adeguatezza motivazionale dell’ordinanza impugnata, in relazione a fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o a escludere le esigenze cautelari. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura, né dallo stato di detenzione per altra causa, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare. Il “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato è oggetto di valutazione, a norma dell’art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l’ordinanza di custodia, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione della misura.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 12 dicembre 2024, rigettava l’appello cautelare proposto nell’interesse dell’indagata avverso l’ordinanza emessa il 12 novembre 2024 dal GIP di Caltanissetta. Quel provvedimento aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata in relazione a una pluralità di episodi di cessione e acquisto a fine di cessione di cocaina.

Avverso il rigetto dell’appello cautelare l’indagata proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di vizio di motivazione in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. La difesa lamentava che il Tribunale non si fosse confrontato con gli argomenti spesi, consistenti essenzialmente nel lungo periodo di detenzione per altra causa e nella risalenza dei reati al 2009, circostanze idonee, a suo avviso, ad attenuare le esigenze special-preventive.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Muove da un orientamento consolidato: la decisione del giudice sull’appello avverso l’ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione è vincolata, oltre che dall’effetto devolutivo proprio del tipo di impugnazione, dalla natura del provvedimento impugnato, del tutto autonomo rispetto all’ordinanza applicativa. Il Tribunale, in sede di appello, non riesamina le condizioni che legittimano il provvedimento restrittivo, ma verifica che l’ordinanza impugnata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata rispetto a eventuali fatti nuovi allegati (Sez. 6 n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2 n. 18130 del 13/04/2016; Sez. 3 n. 43112 del 07/03/2015).

Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che lo stato detentivo dell’indagata per altra causa non sia circostanza idonea, di per sé, a ridimensionare le esigenze cautelari ravvisate con l’ordinanza genetica, confermata dal tribunale del riesame in relazione a una pluralità di cessioni e acquisti di stupefacente. In virtù della contiguità con contesti criminali allarmanti, ha confermato l’esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione.

La Corte richiama quindi il principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non si pone in contrasto con la configurabilità delle esigenze cautelari e, in specie, del pericolo di reiterazione, poiché nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà (Sez. 1 n. 3793 del 27/09/2023; Sez. 4 n. 484 del 12/11/2021). Il Tribunale, con motivazione adeguata, ha evidenziato che la difesa non ha addotto alcuna circostanza di fatto o elemento nuovo idoneo a legittimare una rivisitazione favorevole della valutazione in punto di esigenze cautelari e adeguatezza del regime.

Quanto all’allegazione del mero decorso del tempo, la Corte condivide l’orientamento dominante: il tempo trascorso dalla verificazione dei fatti e dall’esecuzione della misura non costituisce elemento di novità. L’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo di esecuzione o dall’osservanza delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica sul mutamento della situazione (Sez. 3 n. 43113 del 16/09/2015; Sez. 5 n. 39792 del 29/05/2017). Né rileva il “tempo silente”, da valutare ex art. 292 cod. proc. pen. dal giudice che emette la custodia, non richiedendosi analoga valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o sostituzione. Il Tribunale ha rimarcato la gravità dei reati e la contiguità con ambienti mafiosi, elementi che consolidano il quadro cautelare. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *