Obbligo di dimora dopo scarcerazione per decorrenza termini se persistono ragioni cautelari (Cass. pen. Sez. IV n. 12720 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell’imputato scarcerato per decorrenza dei termini, l’art. 307, comma 1, cod. proc. pen. non esige la completa identità del quadro cautelare pregresso rispetto allo scenario ravvisabile al momento della scadenza dei termini. L’inciso “solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare” ricomprende tanto l’ipotesi della permanenza delle originarie esigenze, sia pure attenuate, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, anche intervenute in epoca successiva alla scarcerazione. La richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura diversa non richiede formule sacramentali e può essere espressa anche in forma di parere, purché espliciti la volontà applicativa: la sua mancanza integra nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Caltanissetta, dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare applicata al ricorrente per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ha applicato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con ulteriori prescrizioni. Con provvedimento del 12 dicembre 2024 il Tribunale ha confermato l’ordinanza applicativa.

Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: violazione degli artt. 291 e 178, lett. b), cod. proc. pen., per non avere la richiesta del pubblico ministero esplicitato gli elementi su cui si fondava; e difetto di motivazione sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, considerato il lungo periodo di custodia patito.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. Il ricorrente ripropone i medesimi motivi già prospettati dinanzi al Tribunale in sede cautelare, che aveva fornito adeguata replica a entrambe le doglianze.

Quanto al primo motivo, il Tribunale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. IV n. 25086 del 12.05.2021) secondo cui la richiesta del pubblico ministero di applicazione della diversa misura, in luogo di quella dichiarata estinta, non richiede formule sacramentali e può essere espressa anche in forma di parere, purché espliciti una richiesta in tal senso. La Corte ritiene la motivazione congrua e priva di errori di diritto: la richiesta di modifica del titolo cautelare era stata ritualmente formulata e rispettava il principio della domanda ex art. 291 cod. proc. pen., la cui mancanza integra nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Sul secondo motivo, la Corte richiama l’art. 307, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen., che impone al giudice di disporre le altre misure, anche cumulativamente, quando ricorrano i presupposti e sussistano le ragioni che avevano determinato la custodia. Nel caso di specie il ricorrente era chiamato a rispondere anche del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e il Tribunale lo ha collocato, con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, in un contesto criminale di narcotraffico ancora pericoloso, meritevole di misura non custodiale per garantire il controllo sulla persona e fronteggiare il pericolo di reiterazione.

La Corte consolida l’orientamento secondo cui la permanenza delle ragioni giustificatrici della custodia non implica che le esigenze cautelari originarie siano rimaste immutate: è sufficiente che siano ancora comunque rilevanti per giustificare misure diverse e meno gravose (Sez. V n. 22803 del 18.02.2021). Il mutamento lessicale introdotto dal d.l. n. 341 del 2000, convertito nella legge n. 4 del 2001 — che ha sostituito il concetto di “permanenza” con quello più generico di “sussistenza” — va letto in senso estensivo, comprendendo sia la persistenza delle esigenze originarie sia la sopravvenienza di esigenze diverse, anche intervenute in epoca successiva alla scarcerazione (Sez. VI n. 20897 del 10.04.2002; Sez. VI n. 26458 del 12.03.2014; Sez. III n. 42359 dell’11.07.2013; Sez. III n. 16053 del 26.02.2019).

Ne segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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