Il porto dissimulato di coltello a scatto è reato (Cass. pen. Sez. 1 n. 13277 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce arma propria il coltello a scatto munito di punta acuta e lama a doppio taglio, essendo irrilevanti le particolarità di costruzione dello strumento. Integra il reato di porto illegale la detenzione dell’arma in un luogo di facile e immediata disponibilità, come il portaoggetti di un’autovettura in circolazione, non essendo necessario che sia materialmente portata addosso. Il giustificato motivo del porto di strumenti da punta o da taglio, ai sensi dell’art. 4 legge n. 110/1975, è solo quello espresso immediatamente e suscettibile di immediata verifica da parte degli agenti, non quello dedotto a posteriori. La concessione dell’attenuante generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, con indicazione degli elementi ritenuti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Gela, per i reati di cui all’art. 699, terzo comma, cod. pen. e all’art. 4 legge n. 110/1975, per aver portato, di notte e senza giustificato motivo, un coltello a scatto con punta e doppia lama e un bisturi chirurgico. La Corte di appello di Caltanissetta, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena alla metà per effetto del rito abbreviato ma aveva confermato la responsabilità, respingendo le doglianze dell’imputato sulla credibilità delle giustificazioni addotte e negando sia la particolare tenuità del fatto sia le attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha giudicato infondato il primo motivo di ricorso, con cui si contestava la qualificazione del coltello come arma propria e la sussistenza del porto anziché del mero trasporto. Quanto alla natura dell’oggetto, la Sesta Sezione ha richiamato il principio per cui la qualificazione del coltello come arma propria dipende dalla presenza della punta acuta e della lama a due tagli, caratteristiche descritte nella sentenza impugnata e integranti la fattispecie di cui all’art. 699 cod. pen.; le doglianze sulla mancata descrizione delle caratteristiche dell’arma sono state pertanto respinte.
In merito alla distinzione tra porto e trasporto, la Corte ha ribadito che la possibilità di un utilizzo immediato dell’arma, desunta dalla sua collocazione nel portaoggetti dell’auto, è l’elemento che integra la condotta del porto. Per quanto concerne il bisturi, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale sull’assenza di un giustificato motivo, evidenziando che la spiegazione fornita solo a posteriori non è credibile, poiché il giustificato motivo deve essere espresso nell’immediatezza dell’accertamento per essere suscettibile di verifica da parte dei verbalizzanti.
La Corte ha poi respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche. Con riguardo alla particolare tenuità del fatto, ha ritenuto corretta la valutazione negativa fondata sulla pluralità e sulla offensività delle armi rinvenute, nonché sulla gravità delle modalità della condotta. Quanto alle attenuanti generiche, ha considerato insindacabile il giudizio di fatto del giudice di merito, che aveva escluso la rilevanza della qualità di vittima di reati di mafia e degli altri elementi positivi invocati, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi favorevoli.
Il quarto motivo, concernente la congruità della pena-base, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la questione non era stata dedotta con l’appello, in ossequio al principio devolutivo e alla previsione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato quindi rigettato nel suo complesso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso