Esigenze cautelari e fatto nuovo nel regime della custodia in carcere (Cass. pen. Sez. II n. 41737 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca o della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave deve consistere in elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all’inizio del trattamento cautelare. La mera presentazione di un’istanza di concordato in appello e l’ammissione di responsabilità non integrano, di per sé, un fatto nuovo idoneo a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Il provvedimento favorevole adottato nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto rilevante ai soli fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere verificate autonomamente con riguardo alla posizione di ciascun indagato. Ai fini del mantenimento della custodia cautelare in carcere non è necessaria un’analitica dimostrazione dell’inadeguatezza di ogni altra misura, essendo sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura dei reati e dalla personalità dell’imputato, gli elementi che rendono la misura prescelta la più adeguata a impedire la prosecuzione dell’attività criminosa.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata, nelle more del giudizio di appello ha chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, deducendo il venir meno delle esigenze cautelari. La modifica sostanziale sarebbe desumibile dall’ammissione degli addebiti, qualificata dalla difesa come inequivoco segno di resipiscenza e dunque idonea a escludere il pericolo di reiterazione.
La richiesta è stata rigettata in primo grado e, in sede di appello, il Tribunale di Napoli ha confermato il diniego. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. nonché apparenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. L’unico motivo è ritenuto aspecifico e reiterativo, poiché ripropone questioni relative alla permanenza delle esigenze cautelari già esaminate e disattese dai giudici dell’appello con motivazione specifica e adeguata, non censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità.
I giudici di merito hanno ritenuto che nessuno degli elementi dedotti dalla difesa — richiesta di concordato in appello, comportamento collaborativo, concessione degli arresti domiciliari al coimputato, indicazione di un domicilio idoneo fuori dalla regione — avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. La Corte condivide tale valutazione e afferma che la mera ammissione di responsabilità contenuta in una dichiarazione precompilata non sottoscritta con le modalità previste dall’ordinamento penitenziario non consente di desumere un’effettiva rivisitazione critica del vissuto criminale.
Quanto alla posizione del coindagato, i giudici dell’appello hanno fatto riferimento al consolidato indirizzo di legittimità (Sez. 3 n. 7784 del 28/01/2020; Sez. 2 n. 42352 del 06/10/2023): il provvedimento favorevole verso il correo può incidere sulla tenuta del compendio indiziario, ma non determina automaticamente il venir meno delle esigenze cautelari gravanti sugli altri concorrenti, ben potendo risultare giustificati regimi cautelari differenziati a parità di fatto contestato. Il periculum libertatis postula infatti un apprezzamento radicato su elementi riferibili alla specifica individualità dell’indagato.
Infine, la Corte richiama il principio secondo cui, ai fini del mantenimento della custodia in carcere, non occorre l’analitica dimostrazione dell’inadeguatezza di ogni altra misura, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi specifici che rendono la misura prescelta la più adeguata (Sez. 5 n. 51260 del 04/07/2014; Sez. 3 n. 30443 dell’11/02/2022; Sez. 1 n. 35837 del 06/06/2023). Il Tribunale ha valorizzato la gravità delle condotte e la personalità dell’imputato, desunta dai precedenti penali e dall’assenza di una reale rivisitazione critica, con prognosi negativa sulla capacità di rispettare le prescrizioni. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese e il pagamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., nonché gli adempimenti ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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