Prescrizione: resta la sospensione per i reati del regime transitorio (Cass. pen. Sez. VII n. 31613/2026)
Principi di diritto (Massima)
Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017. L’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 134 del 2021 non elimina tale regime per i fatti compresi nel relativo ambito temporale. Nel calcolo si considerano i periodi di sospensione collegati ai termini di deposito delle motivazioni delle sentenze di condanna e alla definizione del grado successivo, entro il limite di un anno e sei mesi per ciascuna fase. Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone genericamente le censure d’appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di responsabilità per i reati contestati ai capi A) e B). La vicenda riguardava merce contraffatta rinvenuta nell’abitazione degli imputati, utilizzata come opificio clandestino. Secondo la decisione di merito, la ricorrente partecipava consapevolmente all’attività, essendo stata sorpresa durante la lavorazione dei beni mediante una pressa a caldo.
Con il primo motivo si deduceva la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, ritenuta maturata prima della sentenza d’appello. Gli ulteriori motivi contestavano il giudizio di responsabilità e la motivazione, anche per l’omessa riconduzione della condotta alla connivenza non punibile.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondata la censura sulla prescrizione. Per i reati commessi nell’intervallo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 trova applicazione l’art. 159 cod. pen. nella formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017. Tale disciplina resta operante anche dopo le modifiche apportate dalla legge n. 134 del 2021.
Il computo deve quindi includere la sospensione decorrente dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della condanna di primo grado fino al dispositivo che definisce il grado successivo. La sospensione non può superare un anno e sei mesi. Analogo limite opera dal termine per il deposito della motivazione della condanna di secondo grado fino al dispositivo della sentenza definitiva.
La Corte reputa invece aspecifici il secondo e il terzo motivo. Le censure richiamavano presunte lacune motivazionali senza individuare con precisione quali doglianze d’appello fossero rimaste prive di risposta. Esse proponevano una lettura alternativa delle prove, ma non si confrontavano con il contenuto effettivo della sentenza impugnata. La sostanziale riproposizione dei motivi d’appello, priva di correlazione con le argomentazioni del giudice, integra la causa d’inammissibilità prevista dall’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
La motivazione territoriale aveva inoltre valorizzato la natura contraffatta della merce, l’organizzazione dell’abitazione come opificio clandestino e il coinvolgimento diretto della ricorrente nella lavorazione. Questi elementi escludevano la prospettata connivenza non punibile. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali, il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e la rifusione alla parte civile di euro duemila, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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