Daspo e convalida termine difensivo 48 ore decorre da notifica decreto Questore (Cass. pen. Sez. III n. 2805 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di convalida del provvedimento con cui il Questore dispone il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (cd. D.A.S.P.O.), il termine entro cui il destinatario ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida non può essere inferiore a 48 ore decorrenti dalla notifica del decreto, analogamente a quello entro cui il pubblico ministero può richiedere la convalida. Non è previsto alcun ulteriore termine di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta del pubblico ministero, né alcun avviso di tale deposito. La durata del divieto di accesso, avendo natura amministrativa, non è sindacabile nel giudizio di convalida; è invece soggetta al controllo del giudice la durata dell’obbligo di presentazione, misura restrittiva della libertà personale, la cui massima estensione può essere giustificata dalla pericolosità concreta desumibile dalla condotta collettiva cui il destinatario abbia preso parte attiva.

Il Fatto

Il Questore di Palermo, con decreto notificato il 18.5.2024, ha imposto al destinatario il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, per la durata di sette anni, e il contemporaneo obbligo di presentazione presso gli uffici del Commissariato di residenza durante le partite della squadra locale, per la durata di un quinquennio.

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 20.5.2024, ha convalidato il decreto accogliendo la richiesta del pubblico ministero. Il sottoposto ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la sproporzione della durata della misura, la violazione del diritto di difesa per il tempo insufficiente a predisporre le memorie, l’omessa verifica in concreto della pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato su un duplice rilievo. La durata del divieto di accesso non è sindacabile nel giudizio di convalida, avendo quel provvedimento natura esclusivamente amministrativa, come affermato da Sez. 3 n. 10977 del 28.01.2016. Diverso è il regime dell’obbligo di presentazione, che, in quanto misura restrittiva della libertà personale, è soggetto al controllo del giudice.

La durata quinquennale corrisponde alla massima prevista dall’art. 6, quinto comma, legge n. 401/1989, come modificato dal d.l. n. 8/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2007. Nei confronti di un soggetto non recidivo la Corte non ritiene apodittico il giudizio di accentuata pericolosità: la condotta concretamente tenuta emerge dalla stessa convalida, avendo il ricorrente preso parte attiva alla guerriglia contro gli agenti intervenuti, tenendo in mano una bottiglia di vetro al pari dei compagni che la lanciavano insieme a petardi, fumogeni e pietre, con lesioni a tre operatori e danni ai mezzi di servizio.

Non rileva, ai fini della prognosi ex ante di pericolosità, che la bottiglia non fosse stata ancora lanciata: la finalità violenta della condotta era inequivoca, anche per il travisamento mediante cappuccio. La Corte esclude che in una condotta collettiva connotata da violenza, minaccia o intimidazione occorra individuare ulteriori condotte ascrivibili al singolo, una volta accertato il suo ruolo attivo, non trovando spazio l’ipotesi della mera connivenza.

Quanto al motivo sulla pericolosità, il Gip non si è limitato a un controllo formale ma ha verificato in concreto il fumus, la riconducibilità dei fatti all’art. 6 legge n. 401/1989 e la loro attribuibilità al ricorrente (Sez. 3 n. 41899 del 13.09.2023).

Sul diritto di difesa, la Corte ribadisce che il termine per esaminare gli atti e depositare memorie non può essere inferiore a 48 ore dalla notifica del decreto del Questore, analogamente a quello per la richiesta di convalida (Sez. 3 n. 21344 del 15.04.2010; Sez. 3 n. 32824 dell’11.06.2013; Sez. 3 n. 21788 del 16.02.2011). La tesi del termine di 24 ore dal deposito della richiesta del PM è superata: l’art. 6 legge n. 401/1989 prevede solo il termine di quarantotto ore per la richiesta del pubblico ministero, esteso in via interpretativa a tutela del destinatario. Poiché nessun avviso di deposito è previsto, un termine decorrente da un momento non noto non aggiunge alcunché alle facoltà già accordate. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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