Esigenze cautelari e presunzione di pericolosità nel narcotraffico transnazionale (Cass. pen. Sez. VI n. 41250 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti, opera la presunzione di pericolosità dell’indagato e di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con il conseguente onere, a carico dell’indagato, di allegare elementi specifici e particolarmente concludenti idonei a vincerla. Il tempo trascorso tra la commissione dei fatti e l’applicazione della misura non è dato decisivo di per sé, ma va valutato unitamente agli altri elementi del caso concreto. Il giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, è ragionevole quando l’abitazione dell’indagato coincida con il luogo ove l’attività illecita veniva materialmente gestita, sì che la permanenza domiciliare non reciderebbe il legame con i circuiti criminali.

Il Fatto

Il ricorrente è indagato e sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione con ruolo direttivo ad un’associazione finalizzata al traffico transnazionale di stupefacenti e per i relativi reati-scopo. Il Tribunale di Cagliari, investito della richiesta di riesame, ha respinto l’istanza, confermando la misura.

Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria. La difesa ha dedotto l’assenza di attualità del pericolo di reiterazione, essendo trascorsi circa tre anni tra lo scioglimento del sodalizio e l’applicazione della misura, e la sostanziale apoditticità del giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari. La Procura generale ha concluso per l’inammissibilità con memoria scritta.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che per il titolo di reato contestato introduce una presunzione legale di pericolosità e di adeguatezza della sola custodia carceraria. Da essa deriva un onere di allegazione specifica in capo all’indagato: non basta prospettare il decorso del tempo, occorre offrire elementi concreti e concludenti idonei a superare la presunzione.

Il tempo trascorso tra i fatti e l’intervento cautelare può, in astratto, rilevare: ma non è dato decisivo di per sé e va valutato unitamente agli altri aspetti del caso concreto. Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto il fattore temporale recessivo rispetto agli ulteriori elementi emersi dalle indagini, e tale valutazione è stata giudicata ampiamente ragionevole.

La Corte valorizza la dimensione dell’organizzazione: importazione di partite di cocaina dall’estero nell’ordine di diversi chilogrammi, impiego di numerosi corrieri intercambiabili, disponibilità di uomini, mezzi e logistica. A ciò si aggiunge una condanna definitiva per fatti risalenti a oltre dieci anni prima, ma sempre consistenti nella partecipazione ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la deduzione di un persistente o rinnovato legame con quei circuiti va esente da censura.

Quanto all’argomento dell’esercizio di una regolare attività lavorativa, la Corte lo respinge: l’indagato svolgeva quella medesima attività anche al tempo dei fatti e, proprio all’interno della sua azienda agricola, riceveva e custodiva la droga recapitata dai corrieri. Tale circostanza rende ragionevole anche il giudizio di non idoneità degli arresti domiciliari, quand’anche con controllo elettronico, poiché presso l’azienda è situata l’abitazione dell’indagato ed egli, dato il suo ruolo, non avrebbe necessità di muoversi da lì per proseguire l’apporto all’organizzazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze. Ne consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *