Confisca aggiunta in correzione dell’errore materiale è modifica essenziale (Cass. pen. Sez. VI n. 41249 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen. non può essere utilizzata per aggiungere una statuizione di confisca omessa nella sentenza: l’intervento correttivo che incida su una componente essenziale della decisione integra una modifica essenziale e non è consentito. È ammessa soltanto la correzione che armonizzi l’espressione formale con il contenuto reale e intangibile del provvedimento, senza incidere sulla decisione già assunta. Il giudice dell’esecuzione, inoltre, non può correggere un provvedimento definitivo con l’art. 130, ma deve procedere ai sensi degli artt. 666 e 667, comma 4, cod. proc. pen., e solo su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, non d’ufficio: il provvedimento adottato d’ufficio è affetto da nullità insanabile e va annullato senza rinvio.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la pena per reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per la contravvenzione di guida sotto l’influenza di alcool, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 20-bis, primo comma, n. 4), cod. pen. Sopravvenuto il positivo svolgimento della pena sostitutiva, il medesimo giudice aveva dichiarato eseguita la pena detentiva ed estinto ogni altro effetto penale, omettendo però di pronunciarsi sull’autovettura sottoposta a sequestro.

Con successiva ordinanza il giudice aveva disposto la correzione dell’errore materiale della sentenza, aggiungendo in dispositivo la confisca del veicolo. Il condannato ha impugnato entrambe le ordinanze, deducendo da un lato la mancata revoca della confisca, dall’altro l’illegittimità del ricorso alla procedura correttiva su sentenza divenuta irrevocabile e per una modifica essenziale del contenuto dell’atto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta prioritariamente l’ordinanza emessa mediante la procedura di correzione degli errori materiali, rilevando un duplice ordine di ragioni di illegittimità. Il primo attiene all’oggetto dell’intervento: la correzione ha comportato una modifica essenziale della decisione già assunta, aggiungendo una sanzione non prevista in dispositivo.

Il provvedimento non può subire interventi correttivi nelle sue componenti essenziali. Tali interventi sono consentiti solo quando imposti dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale e intangibile contenuto, perché sono intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8 del 18.05.1994, le Sezioni Unite n. 7945 del 31.01.2008 e le Sezioni Unite n. 47502 del 29.09.2022: l’errore correggibile è quello che consiste nella divergenza evidente e casuale fra la volontà del giudice e il mezzo di espressione, caratterizzato dall’ininfluenza sul contenuto decisorio. Essendo la modifica consistita nell’aggiunta di una sanzione, i limiti dell’art. 130 cod. proc. pen. sono stati ampiamente superati.

Il secondo profilo attiene al soggetto competente. La procedura correttiva può essere esperita dal giudice che ha emesso il provvedimento o, se questo è impugnato, da quello dinanzi al quale pende l’impugnazione; non può invece ricorrervi, in relazione a un provvedimento definitivo, il giudice dell’esecuzione, che interviene con la procedura ordinaria dell’art. 666 cod. proc. pen. o con quella a contraddittorio eventuale e differito dell’art. 667, comma 4. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 3627 dell’11.01.2022.

Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, non potendo agire d’ufficio: il provvedimento adottato in quest’ultimo caso è viziato da nullità insanabile ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e va annullato senza rinvio, secondo Sez. I n. 23525 del 18.05.2021. Per entrambe le ragioni l’ordinanza di confisca è annullata senza rinvio; venuto meno il provvedimento ablatorio, il ricorso avverso la precedente ordinanza è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte osserva infine che la confisca non avrebbe potuto essere disposta, poiché ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, C.d.S. il positivo svolgimento della sanzione sostitutiva ne impone la revoca. Il condannato, se il veicolo è ancora in sequestro, potrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione, che provvederà senza formalità ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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