Inammissibile il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 41254 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito è inammissibile, perché non assolve la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. In tema di attenuanti generiche, il relativo riconoscimento, oggetto di giudizio di fatto, non costituisce un diritto dell’imputato e richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego. Quanto alla recidiva contestata a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificarne in concreto la sussistenza, valutando natura e omogeneità dei reati, distanza temporale tra i fatti, occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen., per avere messo a disposizione la propria carta Postepay, sulla quale erano stati accreditati gli importi versati dalla persona offesa a titolo di pagamento di un bene acquistato on line e mai ricevuto.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15.04.2025, ha confermato la responsabilità e ha escluso sia le attenuanti generiche sia la disapplicazione della recidiva. La condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata disapplicazione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge: esso si fonda su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, risultando perciò solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
Nel merito, il collegio territoriale aveva evidenziato il dato oggettivo e incontestato dell’intestazione in capo all’imputata della carta Postepay sulla quale erano stati accreditati gli importi versati dalla persona offesa, dando conto che tale carta era stata attivata dalla stessa ricorrente e a lei personalmente consegnata mediante presentazione dei propri documenti di identità, mai denunciati come furto o smarrimento. La corte di merito ha ritenuto irrilevante che l’indirizzo IP dell’inserzionista e l’utenza telefonica utilizzata per i contatti con l’acquirente non risultassero riconducibili all’imputata: mettendo a disposizione la propria carta di pagamento, ella aveva quantomeno concorso con altri all’azione fraudolenta, fornendo un concreto e consapevole contributo causale.
Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato. I giudici di appello hanno valorizzato l’assenza di elementi positivi e i plurimi precedenti specifici a carico dell’imputata, uniformandosi al consolidato orientamento di legittimità (Sez. 3 n. 44071 del 2014; Sez. 1 n. 39566 del 2017; Sez. 3 n. 24128 del 2021; Sez. 4 n. 32872 del 2022; Sez. 3 n. 20664 del 2022), per il quale il riconoscimento della diminuente non è un diritto dell’imputato ma richiede elementi di segno positivo.
Anche il terzo motivo, sulla mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato. La corte territoriale ha dato conto delle plurime condanne riportate dall’imputata proprio per il delitto di truffa, alcune con pena sospesa e coeve al fatto oggetto di giudizio, ritenute espressive di accresciuta capacità a delinquere. L’assunto è in linea con il principio dettato dalle Sezioni Unite n. 35738 del 2010, secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore.
Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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