La dismissione della carica non esclude la prognosi di reiterazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 17601 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei reati contro la pubblica amministrazione, la prognosi di pericolosità sociale non è di per sé impedita dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata. L’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che offendono lo stesso bene giuridico, e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede. L’accertamento dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo richiede una prognosi incentrata sulla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti all’indagato, in rapporto alle sue attuali condizioni, ma non l’individuazione di occasioni prossime di ricaduta nel reato. Ove il periculum libertatis sia individuato nel rischio di abuso della qualità o dei poteri connessi a una pubblica funzione, il giudice della cautela deve verificare l’idoneità della specifica misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio a fronteggiarlo.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero, applicava la misura interdittiva della sospensione dal pubblico ufficio di docenza per dodici mesi nei confronti di un ex Rettore, indagato per i reati di cui agli artt. 48, 81 cpv, 61 n. 7 e 314 cod. pen. La misura era giustificata dalla sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ravvisato alla luce delle modalità della condotta predatoria, protratta per anni.
Avverso l’ordinanza proponevano ricorso i difensori, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 407 e 581 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di inutilizzabilità di due informative di polizia giudiziaria redatte dopo la scadenza del termine di conclusione delle indagini preliminari e la manifesta illogicità della motivazione in punto di esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, confermando la legittimità dell’utilizzo delle informative di polizia giudiziaria. Secondo i giudici di legittimità, l’art. 407 cod. proc. pen. correla la sanzione dell’inutilizzabilità solo all’attività di indagine compiuta dal pubblico ministero necessaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale e dell’acquisizione delle prove. Nel caso di specie, l’attività acquisitiva non aveva finalità probatoria dell’accusa, essendo pertinente al solo profilo delle esigenze cautelari e funzionale ad attualizzarlo, con conseguente esclusione della sanzione.
La Corte ha poi escluso che la documentata rinuncia dell’indagato agli incarichi di ricerca e il suo allontanamento dal Dipartimento di afferenza potessero neutralizzare il pericolo di reiterazione. La prognosi sfavorevole, ha precisato, non è impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la carica pubblica nell’esercizio dei quali aveva realizzato la condotta criminosa, dovendosi avere riguardo a reati che offendono lo stesso bene giuridico e non a fattispecie omologhe.
La valutazione prognostica, fondata sull’eccezionale gravità del fatto, sulle modalità della condotta e sulla protrazione nel tempo degli illeciti, è stata ritenuta correttamente incentrata sulla personalità dell’indagato e sulle sue attuali condizioni, senza necessità di individuare occasioni prossime di ricaduta. I giudici hanno valorizzato la rete di relazioni e la posizione privilegiata dell’indagato nell’ambito universitario, ritenendo che il mero spostamento in altro ateneo non fosse idoneo a scongiurare il pericolo.
Quanto all’estensione e alla durata della misura, la Corte ha ritenuto la sospensione dal pubblico ufficio proporzionata alla gravità e alla protrazione delle condotte, richiamando il principio secondo cui la prognosi negativa non è esclusa dalla dismissione della carica. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione