Esigenze cautelari e presunzione relativa: il tempo trascorso va motivato (Cass. pen. Sez. VI n. 32854 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non esonera il giudice dal valutare il tempo trascorso dai fatti contestati. Alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata della presunzione, un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità deve essere espressamente considerato, potendo rientrare tra gli “elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari” richiamati dalla stessa disposizione. Ne consegue che il tribunale del riesame deve argomentare in ordine all’attuale e persistente pericolosità del ricorrente, anche quando questi sia gravato da precedenti specifici che il provvedimento qualifichi come non recenti.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., aveva confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di un indagato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73, comma 1, e 80, d.P.R. n. 309 del 1990.

L’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione associativa, e censura sulle esigenze cautelari, in ragione della risalenza dei reati fine e della non recente menzione del ricorrente da parte dei collaboratori di giustizia. La trattazione si è svolta in forma scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato. Nei limiti della cognizione cautelare, l’argomentazione del tribunale non è illogica: le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia e le chat su telefoni criptati collocano il ricorrente nel contesto associativo facente capo ai vertici del gruppo, attivo nella gestione di una parte del mercato degli stupefacenti nella capitale.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, oltre alla valenza sintomatica dei reati-fine (Sez. 3, n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701), la prova del vincolo permanente può fondarsi sull’accertamento di condotte tipiche: contatti continuativi con i vertici e i fornitori, suddivisione dei compiti, uniforme modus operandi, cassa comune, commissione di reati rientranti nel programma criminoso (Sez. 3, n. 47291 dell’11/06/2021, Rv. 282610). Le condotte non sono parcellizzabili su un piano individuale.

Nell’ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi perseguiti da ciascun partecipe, poiché ciò che distingue la fattispecie associativa è il mezzo con cui le diverse finalità personali vengono perseguite (Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, Rv. 276068). Il vincolo può essere ravvisato anche tra soggetti in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico, a condizione che i fatti esprimano un progetto volto al fine comune del lucro e che gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo (Sez. 6, n. 20069 dell’11/02/2008, Rv. 239643).

È invece fondato il motivo sulle esigenze cautelari. Pur essendo prevista una presunzione relativa per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti deve essere espressamente considerato dal giudice (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202). Le ultime condotte ascritte risalgono al 2020 e la partecipazione al funerale del vertice associativo al 2017: a fronte del significativo lasso temporale tra condotte e misura, emessa a distanza di circa cinque anni, il tribunale avrebbe dovuto argomentare sull’attuale e persistente pericolosità, tanto più che i precedenti sono qualificati come non recenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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