Riesame, gravi indizi e presunzione di custodia per il narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 32855 del 06.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando è denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e di controllare la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Restano fuori dal vaglio di legittimità le censure che investano la ricostruzione dei fatti o si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Accertata la gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, è infondata la censura sulle esigenze cautelari, stante l’operatività della presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza con cui il ricorrente era stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico. Nell’interesse dell’indagato erano stati proposti due ricorsi, sintetizzabili quanto al primo motivo: entrambi i difensori censuravano la valutazione della gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale aveva incentrato la motivazione sul ruolo del capo dell’associazione e individuato dati probatori generici e privi di riscontro quanto alla partecipazione del ricorrente.

In particolare, le dichiarazioni dei collaboranti riferivano fatti risalenti a condotte antecedenti il 2019/2020; per il periodo successivo non emergevano dati indiziari rilevanti, né cessioni di stupefacenti coinvolgenti l’indagato, né intercettazioni che lo riguardassero direttamente. Il ricorrente era già stato condannato, con sentenza definitiva, per analoga condotta associativa fino al 2 marzo 2021, il che — secondo la difesa — impediva una nuova misura cautelare per i medesimi fatti. Con il secondo motivo si contestava l’attualità delle esigenze cautelari e l’idoneità esclusiva della custodia in carcere.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. I motivi sulla gravità indiziaria ripropongono questioni in fatto già adeguatamente valutate dal Tribunale del riesame. Sul piano del controllo di legittimità, la Suprema Corte richiama la giurisprudenza consolidata (Sez. Un. n. 11 del 22/3/2000, Audino; Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Tiana; Sez. 4 n. 22500 del 03/05/2007, Terranova): il sindacato resta limitato alla congruità logica della motivazione e non può tradursi in una rivalutazione del quadro indiziario.

Nel caso concreto, il Tribunale ha compiutamente valutato le fonti dichiarative, rinvenendo anche riscontri esterni, e ha precisato che l’attività di spaccio contestata doveva ritenersi riferita anche ad epoca successiva al 2021, quindi non coperta dalla precedente sentenza di condanna. I collaboranti hanno riferito della perdurante attività di spaccio fino al 2023, specificando la gestione della piazza di spaccio unitamente a un terzo soggetto e la ripartizione degli utili.

Tale circostanza trovava conferma in una conversazione intercettata del 7 gennaio 2021, nella quale si discuteva della ripartizione dei proventi dello spaccio, con quote percentuali in favore del terzo e dei fratelli coinvolti. Il provvedimento impugnato, quindi, ha offerto una ricostruzione logica e coerente del quadro indiziario, basato sugli apporti dichiarativi dei collaboranti, per i quali sono stati forniti adeguati elementi di riscontro.

Infondata è anche la censura secondo cui non sarebbero stati accertati elementi indiziari successivi al marzo 2021: il Tribunale ha specificamente esaminato il profilo e, con motivazione immune da censure, ha ritenuto il perdurante svolgimento dell’attività associativa anche dopo la sentenza di primo grado. Ritenuta la gravità indiziaria per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ne consegue l’infondatezza delle censure sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, stante l’applicabilità della presunzione dell’art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni del mancato superamento della presunzione, non potendosi valorizzare il dato temporale poiché la condotta illecita si è svolta senza soluzione di continuità fino all’attualità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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