Rideterminazione della pena executivis autonoma rispetto ai coimputati (Cass. pen. Sez. 1 n. 19330 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare l’aumento per ciascun reato satellite, con un grado di impegno motivazionale correlato all’entità degli aumenti. Tale determinazione è del tutto svincolata, sul piano dosimetrico, dalle statuizioni adottate dal giudice della cognizione nei confronti di eventuali coimputati, attesa la separazione e non sovrapponibilità delle rispettive posizioni processuali. L’aumento di pena per la continuazione operato in sede esecutiva non è pertanto confrontabile con quello applicato ai concorrenti in un unico giudizio, quando siano diversi i criteri di individuazione del reato più grave.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte sentenze di condanna, rideterminando la pena complessiva. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamentava, in particolare, che l’aumento di pena per il reato satellite fosse stato determinato in misura superiore rispetto a quello applicato ai coimputati, che avevano beneficiato di un trattamento sanzionatorio più favorevole in un unico giudizio per il reato associativo e per il reato-fine.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rigettandolo e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno escluso l’asserito deficit motivazionale. Il giudice dell’esecuzione aveva dato conto delle ragioni che lo avevano indotto a quantificare l’aumento per il reato satellite in misura significativamente discosta dal minimo edittale, conformandosi all’insegnamento delle Sezioni Unite Pizzone, secondo cui il giudice deve calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite, con un impegno motivazionale proporzionato alla sua entità, tale da consentire la verifica del rispetto dei limiti edittali e del criterio di proporzione rispetto alla pena base.

Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto ai coimputati, la Corte ne ha affermato l’irrilevanza, valorizzando un precedente della medesima Sezione. I calcoli compiuti nei due giudizi non risultavano direttamente confrontabili, poiché l’ordinanza impugnata aveva individuato il reato più grave nel fatto estorsivo, applicando l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., mentre il giudice della cognizione aveva assunto come reale più grave il reato associativo: le pene erano state quindi determinate in base a parametri differenti.

La sentenza ha ribadito, inoltre, che l’aumento operato in executivis è svincolato dalle determinazioni del giudice della cognizione riguardanti i correi, dovendo il giudice dell’esecuzione fare riferimento esclusivo alla posizione dell’istante. È stata infine confermata la piena autonomia delle valutazioni in sede esecutiva circa il riconoscimento della continuazione tra le posizioni dei concorrenti, anche nei reati plurisoggettivi, come già statuito da Sez. 1, n. 14824 del 2021. La determinazione della pena si è infine rivelata coerente con il principio delle Sezioni Unite Giglia concernente l’ipotesi di reato più grave punito con pena congiunta e reato satellite punito solo con pena detentiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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