Sopravvenuta carenza di interesse e mutamento della misura cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 6212 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. non riposa sul concetto di soccombenza, proprio del processo civile, ma va individuato in chiave utilitaristica, ossia nella finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Il requisito deve essere immediato, concreto e attuale e deve sussistere non solo al momento della proposizione del gravame, ma anche in quello della decisione, perché questa possa incidere in senso favorevole sulla situazione giuridica devoluta. Ne deriva che la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari determina la sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorso investa esclusivamente la carenza motivazionale sulle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, senza contestare il quadro indiziario.

Il Fatto

Il Tribunale di Venezia ha rigettato l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale di Padova gli aveva imposto la custodia cautelare in carcere per ipotesi di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio ed autoriciclaggio. Il provvedimento genetico, secondo la difesa, non conteneva alcuna specifica analisi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richieste per applicare la misura massima all’indagato ultrasettantenne ai sensi dell’art. 275, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., e il Tribunale avrebbe dovuto dichiararne la nullità anziché integrarne la motivazione.

Proposto ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge ai sensi dell’art. 606 lett. c, cod. proc. pen., in relazione agli art. 309, comma 9, 292, comma 2, lett. c, e 274, comma 5, cod. proc. pen. Nelle more del giudizio di legittimità è pervenuta comunicazione che l’indagato era stato sottoposto agli arresti domiciliari per effetto di una nuova ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Padova.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il mutamento in melius della situazione restrittiva, intervenuto prima della decisione, assume rilievo dirimente perché il ricorso non contestava il quadro indiziario, ma si incentrava unicamente sulla assenza, nell’ordinanza genetica, di una specifica analisi delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e sulle conseguenti ricadute invalidanti del provvedimento tribunalizio.

La Corte ricostruisce la nozione di interesse a impugnare muovendo dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Il requisito non è fondato sul concetto di soccombenza, tipico delle impugnazioni civili, ma va letto in prospettiva utilitaristica: rimuovere uno svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e ottenere una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 6624 del 2011, che ne hanno fissato la portata generale.

Il requisito deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale e permanere anche al momento della decisione, perché questa possa avere effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 10272 del 1995, n. 42 del 1995, n. 20 del 1996 e n. 7 del 1997, che hanno delineato la categoria della “carenza d’interesse sopraggiunta”, fondata sulla valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione la cui attualità sia venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto.

Il principio subisce un temperamento quando l’indagato intenda ottenere una pronuncia sulla eventuale insussistenza degli indizi, nonostante la modifica della misura: la Corte richiama in tal senso Sez. I n. 30337 del 2013 e Sez. II n. 23060 del 2007. Nel caso concreto questa circostanza non ricorre, perché il ricorrente ha abbandonato ogni contestazione sugli indizi e si è concentrato esclusivamente sulla mancanza di quel “di più” di motivazione che avrebbe giustificato la misura massima, questione ormai rimossa dalla sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari.

Il ricorso è quindi inammissibile, senza aggravio di spese attesa la natura sopravvenuta della carenza del requisito, secondo l’insegnamento di Sez. II n. 4452 del 2019 e Sez. I n. 13607 del 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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