Esigenze cautelari e tempo trascorso: rileva solo il tempo dalla misura (Cass. pen. Sez. III n. 10431 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, ai fini della revoca o della sostituzione della misura disposta, il tempo che assume rilievo è soltanto quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, non quello decorso dalla commissione del reato. Il c.d. tempo silente dalla commissione del fatto deve essere valutato, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dal giudice che emette l’ordinanza applicativa, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. per la revoca o la sostituzione. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per i reati ivi previsti, non è superata dal solo decorso del tempo, occorrendo ulteriori elementi sopravvenuti idonei a mutare il quadro cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, proponeva istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari. Il G.I.P. respingeva l’istanza e il Tribunale del riesame, con ordinanza del 18 novembre 2024, respingeva l’appello cautelare.
Avverso tale provvedimento il difensore ricorre per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.: motivazione apparente in punto di attualità del pericolo di recidiva e adeguatezza della misura, mancata valutazione degli elementi nuovi, illogicità sul rischio di reiterazione anche in sede domestica. Il ricorrente valorizza il ruolo di mero corriere, il tempo trascorso dai fatti e dall’applicazione della misura, nonché i più recenti orientamenti della Corte sul progressivo affievolimento delle esigenze cautelari in proporzione alla distanza temporale dai fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto alla dedotta carenza di motivazione sugli elementi nuovi, il Collegio rileva che gli stessi sarebbero diretti a superare la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. A fronte degli elementi fondanti il giudizio di pericolosità sociale — il ruolo di corriere a tempo pieno, desunto da intercettazione, con trasporto di stupefacente anche verso l’estero, e la negativa prognosi di osservanza delle prescrizioni domiciliari — i giudici della cautela hanno ritenuto irrilevanti lo stato di incensuratezza dei familiari e la precedente attività di piccolo imprenditore, non idonei a superare la presunzione di pericolosità. La motivazione non è né manifestamente illogica né carente.
Sul tempo trascorso, la Corte opera una distinzione decisiva: occorre separare la rilevanza del tempo dalla commissione del fatto dal lasso di tempo dall’applicazione della misura, ai fini del mutamento del pericolo di recidiva. Quanto al primo profilo, richiama l’orientamento secondo cui, pur in presenza della presunzione relativa per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di un’esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo rientrare tra gli elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari (Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Rv. 286202-02).
Quanto al secondo profilo — che rileva nel caso concreto — la giurisprudenza ha distinto le due ipotesi: il tempo silente dalla commissione del reato deve essere valutato, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dal giudice che emette l’ordinanza applicativa, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione, rispetto alle quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzione della misura in poi, qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come fatto sopravvenuto da cui desumere il venir meno o l’attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Rv. 278999-01).
Il legislatore, nel prevedere i termini di durata della custodia per fasi processuali, ha già effettuato in astratto la valutazione del tempo trascorso dall’applicazione della misura, che può venire in gioco, ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari originarie, solo in presenza di ulteriori elementi sopravvenuti. Nel caso in esame gli elementi prospettati dalla difesa sono stati ritenuti ininfluenti a modificare il quadro cautelare e a ritenere inadeguata la misura applicata, in presenza della presunzione relativa di sussistenza del pericolo e di adeguatezza della misura. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre alla trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente.
Nota della Redazione
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