Confisca per sproporzione e poteri integrativi del giudice nel concorso in ricettazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 19902 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., detta anche “confisca per sproporzione”, non richiede che i beni siano riconducibili a uno specifico reato, ma postula solo l’accertamento della sproporzione tra il valore dei beni e il reddito dichiarato o l’attività economica del condannato, nonché l’assenza di una giustificazione credibile circa la loro provenienza; la giustificazione deve consistere nella prova positiva della liceità della provenienza, non in quella negativa della non provenienza dal reato oggetto della condanna. In materia di integrazione probatoria d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., il giudice può disporre l’esame di un consulente della persona offesa, anche non costituita parte civile, non essendo configurabile alcuna nullità quando l’audizione avvenga nel contraddittorio delle parti e senza lesione del diritto alla controprova.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti del ricorrente per il reato di ricettazione di diamanti di provenienza illecita, in quanto oggetto di furto ai danni di una gioielleria. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la nullità delle ordinanze con cui il Tribunale aveva disposto l’esame del consulente della persona offesa e l’illegittimità dell’attività di esame dei gioielli da parte del predetto consulente, pur in assenza di costituzione di parte civile; il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei beni; la mancanza dei presupposti per la confisca di altri diamanti, di valore assai elevato, ritrovati presso la sua abitazione e non riconducibili alla persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, richiamando il principio secondo cui il potere di integrazione probatoria di cui all’art. 507 cod. proc. pen. può essere esercitato anche con riferimento a prove non richieste o non acconsentite dalle parti, essendo funzionale al controllo giudiziale sulla completezza del compendio probatorio. L’audizione del consulente della persona offesa era avvenuta in contraddittorio, senza alcuna lesione del diritto alla controprova, del quale il ricorrente si era avvalso. Quanto alle ordinanze che avevano consentito al consulente della persona offesa di esaminare i gioielli, la Corte ha precisato che tale accertamento rientra nei poteri attribuiti alla vittima dall’art. 90 cod. proc. pen., che le consente di “presentare memorie e indicare elementi di prova”, formula da interpretare in senso non formalistico. La ricognizione era comunque avvenuta in contraddittorio con il consulente difensivo e senza opposizione della difesa.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha valorizzato una serie di elementi convergenti, quali il prezzo di acquisto di molto inferiore al valore di mercato, lo smontaggio di una collana oggetto di furto, le modalità di pagamento in contanti senza emissione di fattura, le caratteristiche delle pietre, il luogo dell’acquisto e le incongruenze nel racconto dell’imputato. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta coerente e priva di manifeste illogicità.

Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha ricordato che la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., collegata a uno dei “reati spia” ivi indicati, tra cui la ricettazione, prescinde dalla riconducibilità dei beni a uno specifico reato. Nel caso di specie, il ricorrente, privo di redditi, possedeva diamanti del valore di circa 500 mila euro, senza fornire una giustificazione credibile della loro provenienza. Le due lettere d’incarico di società israeliane prodotte a difesa presentavano profili di inattendibilità tali da far dubitare della loro autenticità: vergate in carta libera, risalenti nel tempo, con firma illeggibile e senza prova collaterale di consegna. La Corte ha precisato che non si è verificata alcuna inversione dell’onere della prova, dovendo la giustificazione consistere nella prova positiva della liceità della provenienza e non in quella negativa della non provenienza dal reato oggetto di condanna.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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