Termine perentorio ex art. 309 c.p.p. inapplicabile al riesame reale (Cass. pen. Sez. 3 n. 6748 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. alle disposizioni dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. deve intendersi riferito alla formulazione originaria di quest’ultima norma, antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015. Ne consegue che l’inefficacia della misura cautelare reale per il mancato deposito della motivazione nel termine perentorio di trenta giorni non è configurabile, non essendo tale sanzione applicabile al riesame reale. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, ivi compresi i vizi di motivazione radicali.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano rigettava l’istanza di riesame proposta dalla società avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del prezzo del reato, emesso dal Gip in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 del d.lgs n. 74/2000, avente ad oggetto un compendio immobiliare. La società ricorrente, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla dedotta inefficacia della misura cautelare per il tardivo deposito della motivazione dell’ordinanza, avvenuto oltre il termine di trenta giorni. La doglianza è stata ritenuta infondata, in quanto il Collegio ha dato continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18954 del 2016, Capasso, secondo cui il rinvio operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. va riferito al testo originario di quest’ultima disposizione, che non contemplava sanzioni di inefficacia.
La Corte ha precisato che il legislatore del 2015, novellando l’art. 309 cod. proc. pen., ha esteso al riesame reale solo le modifiche ai commi 9 e 9-bis, non menzionando il comma 10. Tale interpretazione, di natura sistematica e non meramente letterale, trova fondamento nella diversa natura delle misure cautelari reali rispetto a quelle personali, come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 268 del 1986 e n. 48 del 1994). La diversa tutela apprestata ai beni della libertà personale e a quelli patrimoniali giustifica un regime differenziato.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la censura mirava a rivalutare il merito delle valutazioni fattuali poste a fondamento della misura. È stato ribadito che il ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, non potendo essere sindacato l’apprezzamento degli elementi fattuali inerenti alla sussistenza del fumus commissi delicti.
Il terzo motivo, concernente la nomina e l’operato del custode giudiziario, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la previsione dell’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. non esclude la possibilità per il giudice di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode. I provvedimenti sulle modalità di esecuzione del sequestro non sono autonomamente impugnabili, potendo le relative questioni essere sollevate in sede di incidente di esecuzione.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato nel suo complesso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 104 c.p.p. – Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame