Esonero dal lavoro notturno per assistenza al disabile non grave (TAR Veneto n. 1094 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’esonero dal lavoro notturno previsto dall’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001 spetta al lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992, senza che possa essere richiesto il requisito aggiuntivo della gravità dell’handicap di cui all’art. 3, comma 3, della medesima legge. Il dato testuale della norma richiama la condizione di disabilità e non la sua connotazione di gravità, sì che la lettura restrittiva integra una indebita interpolazione ermeneutica. L’essere “a carico” indica una relazione di assistenza effettiva e non influisce sul grado di invalidità del familiare. Nella materia dei diritti delle persone disabili non sono ammesse limitazioni di tutela al di fuori di una chiara previsione del legislatore. La prassi amministrativa di segno contrario, fondata su circolari assertive, è priva di portata normativa.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato scelto dell’Esercito Italiano, ha presentato istanza di esonero dai servizi notturni per prestare assistenza alla moglie, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992. L’istanza si fondava sull’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001, che non obbliga al lavoro notturno il lavoratore con a carico un soggetto disabile.
Il Comandante del reparto ha respinto la richiesta ritenendo necessario il requisito della gravità della disabilità, in conformità alle direttive interne dello Stato Maggiore. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Veneto, deducendo la violazione della normativa e degli artt. 2, 29, 31 e 32 Cost. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che sulla questione si contrappongono due letture. Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. II n. 4847 del 15 maggio 2023, ha sostenuto che l’espressione “a proprio carico” impone di correlare l’esonero all’assistenza effettiva, escludendo la fruizione quando l’handicap non renda il portatore sostanzialmente non autosufficiente.
A tale indirizzo si oppone quello della Cass. civ. Sez. lavoro, ordinanza n. 12649 del 10 maggio 2023, che muove dal tenore letterale delle disposizioni. L’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001, confermato dall’art. 11, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 66/2003, richiama il soggetto disabile ai sensi della legge n. 104/1992: tale è già chi presenta le menomazioni del comma 1 dell’art. 3, mentre la connotazione di gravità del comma 3 costituisce carattere ulteriore e aggiuntivo.
La Cassazione osserva che il requisito dell’essere “a carico” non incide sul grado di invalidità, ma indica una relazione di assistenza tra lavoratore e disabile. Il canone ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit conferma l’esegesi, poiché il legislatore ha richiesto espressamente la gravità solo in altri casi, come i permessi dell’art. 33 legge n. 104/1992. Una interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non tollera restrizioni non previste.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa di primo grado che ha recepito tale orientamento, tra cui il TAR Piemonte, Sez. III, n. 219 del 2 marzo 2024 e il TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 540 del 1.2.2019, che hanno qualificato come additiva la pretesa amministrativa del requisito di gravità.
Il TAR Veneto conferma quindi l’interpretazione già accolta in sede cautelare e privilegia la lettura letterale della norma. La prassi amministrativa contraria, espressa in circolari, è priva di portata normativa. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’amministrazione di riesaminare l’istanza nel rispetto dell’effetto conformativo. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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