Notifica nulla se apocrifa la firma sull’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. II n. 31154 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione a ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali, la querela di falso proposta avverso l’avviso di ricevimento della notifica dell’atto presupposto non aggredisce la sola autenticità della sottoscrizione, ma anche l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, relativa all’intervenuta consegna dell’atto a mani proprie del destinatario ai sensi dell’art. 138 c.p.c. Il destinatario che assume di non avere mai ricevuto l’atto e di non avere apposto la propria firma ha l’onere di impugnare l’avviso a mezzo di querela di falso. Accertata in via definitiva l’apocrifia della firma, resta provata la mancata esecuzione della notifica e l’ingiunzione che su di essa si fondava va revocata. Non rileva il principio di conoscibilità dell’atto ex art. 1335 c.c., poiché la presunzione di coincidenza tra firmatario e destinatario è vinta dalla querela accolta con statuizione passata in giudicato.
Il Fatto
Un ente locale aveva ingiunto a un privato il pagamento di una somma, ponendo a fondamento dell’ingiunzione un’ordinanza sindacale che assumeva notificata anni prima. L’ingiunto proponeva opposizione deducendo la nullità dell’ingiunzione per omessa notificazione dell’ordinanza presupposta e disconoscendo la sottoscrizione apposta sull’avviso di ricevimento.
Autorizzato il querelante alla querela di falso, la consulenza tecnica grafologica concludeva che la firma sull’avviso non era riconducibile alla mano dell’opponente, risultando apocrifa. Il Tribunale, pur ammettendo la querela, riteneva che l’accertamento non fosse idoneo a contrastare la pretesa creditoria dell’ente, poiché il pubblico ufficiale non aveva attestato la riconducibilità della sottoscrizione al destinatario. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva il gravame, accertava la falsità della firma e revocava l’ingiunzione. L’ente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la sentenza per avere attribuito valore di pubblica fede a un accertamento, l’identità del firmatario, che l’agente postale non avrebbe avuto il potere di compiere. L’agente non sarebbe tenuto a svolgere indagini sull’identità del consegnatario, non essendo prescritta l’esibizione di documenti di riconoscimento. Sarebbe stato così violato il principio di conoscibilità dell’atto, che si presume conosciuto quando perviene all’indirizzo del destinatario.
La Corte dichiara il motivo infondato. Il ricorrente non considera che, nell’ipotesi di querela di falso, questa non può ritenersi diretta ad aggredire sic et simpliciter l’autenticità della sottoscrizione, ma anche l’attestazione del pubblico ufficiale in essa insita, vale a dire quella relativa all’intervenuta consegna dell’atto a mani proprie del destinatario ai sensi dell’art. 138 c.p.c. (cfr. per tutte Cass. n. 9062/2025).
Da qui la regola processuale: il destinatario dell’avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e di non avere apposto la firma ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso a mezzo di querela di falso (v. Cass. n. 14574/2018 e, da ultimo, Cass. n. 16640/2025).
Nel caso di specie il querelante ha propriamente impugnato l’avviso, contestando l’autenticità della sua apparente sottoscrizione, e dall’esito del giudizio è risultato, con statuizione passata in giudicato, che la firma era apocrifa. È risultata così provata la mancata esecuzione della legittima notificazione dell’ordinanza sindacale che costituiva il presupposto dell’ingiunzione impugnata.
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha accolto il gravame e l’opposizione, revocando l’ingiunzione sopravvenuta in via consequenziale (v. Cass. SU n. 5791/2008). Il ricorso è rigettato; le spese seguono la soccombenza e, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Nota della Redazione
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