Il giudicato amministrativo sull’acquisizione sanante rende improcedibile la domanda di restituzione (Cass. civ. Sez. 1 n. 23281 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce un factum superveniens idoneo a incidere direttamente sull’oggetto del giudizio ordinario l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e le successive decisioni del giudice amministrativo sulla sua legittimità, precludendo l’esercizio dell’azione di restituzione del bene da parte del privato e convertendo la pretesa risarcitoria in quella all’indennizzo previsto dal medesimo articolo. La domanda di restituzione e quella di risarcimento per equivalente fondate sull’originaria illegittimità dell’occupazione sono improcedibili quando, nelle more del giudizio, sia intervenuta una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato che abbia definitivamente accertato la legittimità dell’acquisizione sanante, con conseguente trasferimento del bene alla pubblica amministrazione. Il giudicato amministrativo, incidendo stabilmente sulla situazione giuridica sostanziale, elimina l’obbligo restitutorio e sottrae ogni residua utilità alla domanda di rivendica.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento in sede amministrativa della dichiarazione di pubblica utilità e della successiva occupazione delle aree, i proprietari azionavano in sede civile la domanda di restituzione dei beni e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Dopo un primo giudizio di rinvio, la Corte d’Appello di Venezia accertava l’illegittimità dell’occupazione e disponeva la restituzione delle aree, condannando il Comune al risarcimento del danno da mancato godimento. Nelle more del giudizio, l’ente locale aveva adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis, inizialmente annullato dal TAR ma successivamente dichiarato legittimo dal Consiglio di Stato con sentenza passata in giudicato. Avverso la sentenza d’appello il Comune proponeva ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sulla mancata sospensione del processo e sull’omessa considerazione del provvedimento di acquisizione sanante. Richiamato il principio per cui la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo quando la causa pregiudicante non sia stata ancora decisa nel merito, e quella facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. è rimessa alla discrezionalità del giudice, la Suprema Corte precisa che il giudice ordinario non può, attraverso la scelta di sospendere o meno il processo, disapplicare un atto amministrativo che costituisce il fondamento del diritto fatto valere dalla pubblica amministrazione.
Il thema decidendum è tuttavia individuato nella valenza del factum superveniens costituito dal giudicato amministrativo sopravvenuto rispetto alla pronuncia impugnata. La sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato legittima l’acquisizione sanante del 2016, passata in giudicato dopo la decisione della Corte territoriale, ha radicalmente mutato il quadro giuridico di riferimento: la legittimità dell’atto acquisitivo, accertata con efficacia di giudicato, comporta che l’Amministrazione sia titolare di un valido titolo di acquisto sin dal 2016, rendendo definitivamente superato il presupposto dell’assenza di titolo sul quale il giudice del rinvio aveva fondato la statuizione restitutoria.
La Corte valorizza altresì la successiva sentenza resa dal Consiglio di Stato nel giudizio di ottemperanza, che ha dichiarato improcedibile la domanda di esecuzione della precedente pronuncia di annullamento proprio perché l’obbligo restitutorio era venuto meno in forza dell’acquisizione sanante definitivamente confermata. Tale pronuncia, pur non introducendo elementi nuovi, conferma la natura assorbente del factum superveniens e chiarisce che la restituzione del bene non è più giuridicamente configurabile. Vengono conseguentemente disattese le eccezioni dei controricorrenti circa il contrasto tra giudicati amministrativi, la disapplicabilità dell’atto da parte del giudice ordinario e la formazione di un giudicato interno sulla restituzione.
La sentenza impugnata è quindi cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto le domande di riduzione in pristino e risarcimento per equivalente, con dichiarazione di improcedibilità dell’azione di restituzione e risarcimento, atteso che la pretesa risarcitoria si converte in quella all’indennizzo previsto dall’art. 42-bis, la cui liquidazione è suscettibile di contestazione dinanzi alla Corte d’appello nelle forme dell’art. 29 del d.lgs. n. 150/2011. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate in ragione dell’esito contrassegnato da una sopravvenienza processuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi