Espropriazione indiretta e demolizione per rischio frana: domanda e prescrizione indennizzo (TAR Marche n. 1003 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta dell’amministrazione che, a fini di sicurezza per rischio frana, demolisce fabbricati senza occupare né espropriare le aree di sedime non integra alcuna forma di espropriazione indiretta. In tal caso difettano il fatto costitutivo dell’occupazione e della trasformazione in vista di un’opera pubblica, con conseguente rigetto della domanda di restituzione e di risarcimento per mancato godimento. La domanda risarcitoria del privato per la perdita dell’immobile demolito si riqualifica come azione di richiesta dell’indennizzo già previsto dalla normativa risalente a favore dei proprietari di edifici demoliti per rischio frana. Tale credito, di natura indennitaria, resta soggetto all’ordinaria prescrizione decennale e si estingue in mancanza di atti interruttivi nel decennio.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area censita al catasto terreni del Comune di Sirolo, chiede l’accertamento dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa e la condanna del Comune e del Ministero alla restituzione dell’area, previa rimessione in pristino, oltre al risarcimento dei danni per mancato godimento. Assume che attorno alla metà degli anni Cinquanta il Comune si sia appropriato dell’area su cui sorgeva un fabbricato di famiglia, demolendolo e realizzando la piazza principale, fuori da una compiuta procedura espropriativa. In subordine domanda il ristoro del pregiudizio derivante dalla perdita dell’immobile.
La vicenda si collega al trasferimento dell’abitato ex legge n. 445/1908 per pericolo di frana. Il Tribunale di Ancona aveva già declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo, con la riserva sulla domanda riconvenzionale del Comune relativa alla servitù per dicatio ad patriam, definita in appello in senso favorevole al Comune e oggi oggetto di ricorso in Cassazione. Di qui la sospensione disposta dal TAR in attesa della definizione della controversia civile sulla medesima area e su quelle contigue.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue nettamente le posizioni delle due amministrazioni intimate. Quanto al Ministero, la documentazione in atti e la stessa ricostruzione di parte ricorrente escludono qualsiasi occupazione dell’area di sedime delle abitazioni demolite. La dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell’art. 64 legge n. 445/1908 e le procedure espropriative ivi previste riguardavano le aree di atterraggio ove edificare le abitazioni sostitutive, non le aree risultanti dalle demolizioni per ragioni di sicurezza.
Ne discende che, rispetto al Ministero, non è configurabile alcun esproprio incompiuto né alcuna trasformazione del bene a fini pubblici. La domanda principale di restituzione e quella risarcitoria per mancato godimento vanno pertanto respinte. Il Collegio afferma la propria giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. f), cod. proc. amm., in materia di edilizia e uso del territorio, e non ex lett. g), proprio perché nessun esproprio è stato previsto né alcuna occupazione posta in essere dal Ministero.
La domanda subordinata viene riqualificata come richiesta dell’indennizzo originariamente previsto dalle risalenti norme a favore dei proprietari di immobili demoliti per rischio frana. L’art. 67, primo comma, legge n. 445/1908 assegnava gratuitamente un’area di cento metri quadrati ad ogni proprietario di case da abbandonare. Tuttavia, non risultano in atti richieste scritte da parte dei danti causa della ricorrente né da parte di questa nei dieci anni precedenti la domanda di mediazione.
Il credito indennitario, in disparte la fondatezza del diritto fatto valere, è dunque caduto in prescrizione ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., come eccepito dalla difesa erariale. Le domande rivolte al Ministero sono respinte e le spese compensate. Quanto al Comune, il giudizio è sospeso ex artt. 295 cod. proc. civ. e 39 cod. proc. amm., in attesa della definizione della controversia civile sull’esistenza della servitù pubblica sulle aree contigue, con onere della parte diligente di aggiornare il fascicolo.
Nota della Redazione
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