Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel processo amministrativo (TAR Sardegna n. 1003 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso determina l’improcedibilità della domanda e non integra gli estremi della rinuncia al ricorso. A tale dichiarazione non è richiesta alcuna motivazione, non rinvenendosi nell’ordinamento un siffatto onere a giustificazione della stessa. Quanto al regolamento delle spese, la compensazione integrale tra le parti trova giustificazione nell’oggettiva complessità delle questioni trattate, anche di particolare tecnicità, e prescinde dalla fondatezza del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Consorzio di bonifica per la fornitura di tubazioni in PVC-A destinate alla sostituzione di condotte contenenti amianto in un comprensorio irriguo. Il bando richiedeva che la miscela e i tubi fossero conformi a norme UNI EN 1452-1 e UNI EN 1452-2, che disciplinano però il PVC-U. La società ha chiesto chiarimenti e la stazione appaltante ha riscontrato che ogni riferimento al PVC-U era da intendersi come refuso, confermando il PVC-A.
La ricorrente ha presentato domanda confidando nel principio di equivalenza richiamato nel disciplinare, ma è stata esclusa con comunicazione del 20 giugno 2025 per non conformità dei parametri tecnici; la gara è stata aggiudicata a un’offerente il PVC-A. Ha quindi impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione. Nel corso del giudizio ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, domandando la compensazione delle spese, mentre le parti resistenti hanno chiesto la condanna alla rifusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione depositata dalla ricorrente il 12 novembre 2025 impone di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La questione preliminare attiene alla qualificazione di tale atto: occorre stabilire se esso integri una rinuncia al ricorso ovvero una mera caducazione dell’interesse alla decisione.
Il Tribunale esclude la riqualificazione in termini di rinuncia. La circostanza che la dichiarazione di carenza di interesse non sia motivata non osta a tale qualificazione, posto che non si rinviene nell’ordinamento alcuna necessità di motivazione a giustificazione della stessa. L’atto produce dunque l’effetto di rendere improcedibile la domanda, senza che il Collegio debba scrutinare nel merito i motivi dedotti.
Restano conseguentemente assorbite le questioni di ricevibilità del ricorso, pure sollevate dalla resistente con riferimento alla dedotta tardività dell’impugnazione del bando, e le censure articolate nei tre motivi, comprese quelle relative alla contraddittorietà della lex specialis e alla violazione dell’allegato II.5, Parte II, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023. La declaratoria di improcedibilità esaurisce il thema decidendum.
Sul regolamento delle spese, il Collegio osserva che la declaratoria di improcedibilità non comporta automaticamente la condanna della ricorrente. A prescindere dalla fondatezza del ricorso, l’oggettiva complessità delle questioni trattate, anche di particolare tecnicità, conduce alla compensazione integrale delle stesse tra le parti. La sentenza è quindi eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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