Espulsione e diniego del permesso di soggiorno ricorso inammissibile per genericità (Cass. civ. Sez. I n. 7281 del 19.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espulsione dello straniero, il ricorso per cassazione che deduca la lunga permanenza in Italia e l’inserimento sociale è inammissibile se non indica alcun fatto decisivo omesso dal giudice di merito e non assolve l’onere di autosufficienza circa la tempestiva allegazione e dimostrazione di tali circostanze in fase di merito. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di detenzione non è circostanza di per sé decisiva, non essendo idonea a dimostrare l’inserimento sociale. Non è configurabile la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 30/2007 quando il decreto di espulsione si fondi sul precedente diniego del permesso di soggiorno, ipotesi specifica richiamata dal provvedimento, restando estranea alla fattispecie la disciplina delle limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, è stato attinto da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Ha proposto opposizione davanti al Giudice di pace, che l’ha rigettata. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con memoria. L’Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione. È stata disposta la trattazione camerale.
Il ricorrente ha dedotto di essere giunto in Europa da tempo e di vivere in Italia, dove avrebbe svolto vari lavori, di essere stato condannato e di avere scontato la pena. Ha sostenuto che il rientro in patria danneggerebbe la famiglia rimasta nel Paese di origine, che conta sul suo apporto economico, e ha rappresentato il timore di persecuzioni di tipo religioso, non precisate.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, TUI. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Le doglianze risultano generiche, attengono al merito e non indicano alcun fatto decisivo di cui sia stato omesso l’esame.
La dedotta lunga permanenza in Europa avrebbe potuto consentire al ricorrente di dimostrare l’inserimento sociale, ma egli non illustra di avere chiaramente rappresentato e dimostrato specifiche evenienze in tal senso al giudice di merito. In particolare, non viene indicato alcun riscontro concreto in ordine alle attività lavorative svolte, né viene denunciato l’omesso esame di fatti decisivi.
La Corte ha aggiunto che anche la circostanza del versamento di contributi durante lo svolgimento di attività lavorative è dedotta senza assolvere l’onere di autosufficienza e di specificità circa la tempestiva allegazione e dimostrazione in fase di merito. Lo svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di detenzione, pur apprezzabile, non è decisivo, perché non è atto a dimostrare l’inserimento sociale in Italia.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 30/2007, sostenendo che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere che il decreto di espulsione non fosse fondato su motivazioni di sicurezza pubblica. La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il decreto è stato adottato per l’ipotesi specifica del diniego del permesso di soggiorno, peraltro non impugnato, e l’applicazione della norma invocata, relativa alle limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno, esorbita dalla fattispecie.
Il motivo è risultato inoltre aspecifico sulla non corrispondenza del titolo alla fattispecie espulsiva contestata, atteso che al ricorrente è stato negato il permesso di soggiorno per motivi familiari per mancanza dei presupposti e non per pericolosità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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