Prova operazioni inesistenti e irretroattività art. 7 comma 5-bis d.lgs. 546/1992 (Cass. civ. Sez. V n. 16493 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento adoperati. L’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti e non abroga l’utilizzo delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ.. Tale disposizione, avendo natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica ai soli giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022. La qualificazione delle operazioni come soggettivamente o oggettivamente inesistenti rileva solo ai fini della deducibilità dei costi, ammessi a determinate condizioni nel primo caso ed esclusi nel secondo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007, emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società sulla scorta di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Alla contribuente erano contestate l’indebita deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relativi a operazioni ritenute inesistenti, per prestazioni fatturate da quattro società fornitrici.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo non provata l’effettività delle prestazioni e applicabile il raddoppio dei termini di accertamento. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’onere della prova. Una volta che l’Amministrazione dimostri, anche solo presuntivamente, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente provare l’effettività degli scambi. La circostanza che la stessa ricorrente ammetta che l’Ufficio aveva fornito elementi presuntivi rende evidente che, a prescindere dalla contestazione di inesistenza soggettiva o oggettiva, spettava alla società fornire la prova esclusa dai giudici di merito.
La Corte ribadisce che la distinzione tra operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti non è decisiva ai fini del recupero dell’IVA, poiché il principio di neutralità richiede che l’imposta sia versata a chi ha eseguito operazioni imponibili. Il versamento dell’IVA a un soggetto diverso dalla genuina controparte mina il meccanismo di compensazione tra IVA a valle e IVA a monte. La qualificazione rileva invece per la deducibilità dei costi, ammessi a condizioni nel caso di inesistenza soggettiva ed esclusi in quello di inesistenza oggettiva.
Sul raddoppio dei termini di accertamento, il Collegio ricorda che esso presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, essendo indifferente l’effettiva presentazione della denuncia e non rilevando l’archiviazione o l’esito del giudizio penale. Il giudice tributario può sindacare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia con una valutazione ora per allora, ma il tema di prova resta circoscritto al riscontro di tali presupposti e non riguarda l’accertamento del reato. Nella specie, il reato di dichiarazione fraudolenta non si applica solo alle operazioni oggettivamente inesistenti, ma a determinate condizioni anche a quelle soggettivamente inesistenti, con la conseguenza che il raddoppio va confermato.
Quanto all’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, la Corte chiarisce che la norma non introduce un onere probatorio diverso o più gravoso, ma detta regole di valutazione della prova e non abroga le presunzioni semplici. Avendo natura sostanziale, perché consistente in regole di giudizio che comportano una decisione di merito, essa non ha efficacia retroattiva e si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022. Il ricorso è rigettato; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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