Spese di legittimità del cittadino ammesso ex lege al gratuito patrocinio (Cass. civ. Sez. I n. 7286 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, a prescindere da un’apposita istanza, sicché la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può valere come rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito. Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, a conclusione del giudizio di cassazione non vi è luogo alla regolazione delle spese, dovendo il compenso e le spese spettanti al difensore essere liquidati ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. L’art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, che dispone la condanna alle spese in favore dello Stato, non si applica all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva impugnato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dalla Prefettura di Roma. All’esito di due pronunce di legittimità, la causa era stata riassunta davanti al Giudice di Pace di Roma, che aveva accolto il ricorso e aveva liquidato le spese con separato provvedimento.

Avverso quel provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, deducendo l’omessa statuizione sulle spese dei due precedenti gradi di legittimità e l’illegittima compensazione implicita delle medesime. La Prefettura e il Ministero dell’Interno si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi per connessione e li dichiara infondati. Il dispositivo dell’ordinanza impugnata si chiude con la frase “liquida le spese come da separato procedimento”. Tale locuzione, non contenendo alcuna precisazione sul grado di giudizio, non può che significare decisione sulle spese a favore del ricorrente vittorioso, e non certo compensazione implicita.

La medesima formula va riferita a tutte le spese, comprese quelle dei due giudizi di cassazione, in assenza di espressa limitazione al solo giudizio di riassunzione. Ne consegue l’esclusione anche del denunciato vizio di omessa pronuncia. La Corte esclude così che il giudice di merito abbia violato l’art. 112 cod. proc. civ..

Sul secondo profilo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., la Corte richiama l’orientamento secondo cui, nel procedimento di convalida dell’espulsione, il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio ex lege, con la conseguenza che il diritto del difensore alla liquidazione dei compensi prescinde da un’apposita istanza. La dichiarazione di essere antistatario non costituisce rinuncia implicita al beneficio.

La Corte richiama Cass. n. 24102/2022 e Cass. Sez. Un. n. 8561/2021, rilevando che non è dedotto né dimostrato che il ricorrente avesse rinunciato al beneficio attribuito ex lege. Afferma poi il principio, riferito al più recente orientamento, secondo cui a conclusione del giudizio di cassazione non vi è luogo alla regolazione delle spese: il compenso va liquidato ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento, e in caso di cassazione al giudice della sentenza passata in giudicato o a quello della sentenza impugnata. Sul punto richiama Cass. n. 11028/2009, Cass. n. 23007/2010, Cass. n. 18583/2012, Cass. n. 22882/2018, Cass. n. 30876/2018, Cass. n. 19299/2021, Cass. Sez. Un. n. 24413/2021 e Cass. n. 7749/2023.

Il principio trova applicazione anche nella specie, vertendosi in ipotesi di soccombenza dell’Amministrazione statale nei confronti di parte ammessa ex lege al patrocinio. L’ordinanza impugnata è pertanto immune dalle censure, e il compenso andrà se del caso liquidato ai sensi dei citati artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte rigetta il ricorso; nulla dispone sulle spese del giudizio di legittimità per il mancato svolgimento di rituale attività difensiva degli intimati, ed esclude il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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