Espulsione a pena espiata per droga richiede motivazione su pericolosità sociale (Cass. pen. Sez. VI n. 35646 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, prevista dall’art. 86, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, ha natura obbligatoria per lo straniero condannato per i reati ivi richiamati, ma la sua applicazione presuppone l’accertamento in concreto della pericolosità sociale, imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 1995. Il giudice di merito deve perciò esprimere la relativa valutazione secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen. e con adeguata motivazione: la valutazione è dovuta anche quando sia negativa e conduca alla non applicazione della misura. L’omessa pronuncia sul punto integra vizio di motivazione e comporta l’annullamento con rinvio ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. La misura può essere disposta anche a seguito di espiazione della pena per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non essendovi esclusione nel dato normativo. Infine, l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze non obbliga la Corte a rinviare la trattazione nel rito camerale non partecipato, quando non sia stata chiesta la discussione orale.

Il Fatto

Il Tribunale di Mantova, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato un imputato per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riqualificati i fatti originariamente contestati.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, deducendo un unico motivo: l’inosservanza dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione, per avere il Tribunale omesso di provvedere sulla misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato e di accertare la concreta pericolosità sociale del condannato, che dalla stessa motivazione risultava evidente.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’istanza di rinvio per l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze. Osserva che, nel rito camerale non partecipato delineato dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2022, e in tutti i casi di trattazione scritta, l’astensione del difensore non impone il rinvio quando non sia stata richiesta la trattazione orale, perché l’istante non ha diritto di partecipare all’udienza.

Nel merito il motivo è fondato. L’art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede che lo straniero condannato per i reati richiamati sia espulso dallo Stato a pena espiata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 1995, ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui imponeva l’ordine di espulsione senza l’accertamento in concreto della pericolosità sociale.

Muovendo da tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità richiamata — tra cui Sez. 2 n. 14704 del 2020, Sez. 1 n. 51161 del 2018 e Sez. 6 n. 45468 del 2010 — afferma che la verifica va compiuta alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e deve essere sostenuta da adeguata motivazione. La Corte ricorda inoltre che la misura è applicabile anche dopo l’espiazione della pena per l’art. 73, comma 5, nonché la natura obbligatoria della stessa, che impone comunque di esplicitare la valutazione.

Nel caso concreto il Tribunale non si è espresso sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura. Tale carenza di motivazione determina l’annullamento limitato a questo punto, con rinvio al medesimo giudice in diversa composizione ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., come già affermato da Sez. Un. n. 38810 del 2022.

Nota della Redazione

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